Inammissibile il ricorso che non indica la documentazione posta a base della (Cass. civ. Sez. III n. 7794 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri il difetto di prova del credito vantato dal vettore, in applicazione delle tariffe minime inderogabili già previste dall’art. 83-bis d.l. n. 112 del 2008, è inammissibile qualora il ricorrente si limiti a richiamare la documentazione asseritamente prodotta a sostegno del ricorso monitorio senza riprodurne il contenuto, neppure per le parti rilevanti, in violazione del requisito di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Il diniego di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per difetto assoluto di motivazione. La consulenza tecnica di parte costituisce semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio.

Il Fatto

Una società di autotrasporto aveva ottenuto, su propria istanza, un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma per il pagamento di differenze sul corrispettivo maturato in relazione a servizi di trasporto di prodotti petroliferi eseguiti tra il giugno 2009 e il dicembre 2011, in applicazione dell’art. 83-bis d.l. n. 112 del 2008 in materia di tariffe minime inderogabili. La committente propose opposizione e, con separato atto, un giudizio di accertamento negativo del medesimo credito, poi riunito.

Il giudice di primo grado accolse l’opposizione, disapplicando la disposizione per contrarietà al diritto comunitario. La Corte d’appello di Roma, invece, ritenne applicabile l’art. 83-bis, sul rilievo che l’incompatibilità euro-unitaria riguardava le sole tabelle dell’Osservatorio e non quelle del Ministero dei Trasporti, ma respinse comunque l’appello per difetto di prova del quantum, disattendendo la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio per il suo carattere esplorativo. La curatela ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla committente con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il d.l. n. 112 del 2008 aveva sostituito alle tariffe a forcella il sistema dei corrispettivi minimi, poi abrogato dalla legge n. 190 del 2014, affidando la determinazione dei costi all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto. La Corte di giustizia UE, con la sentenza n. 184 del 2014 e con l’ordinanza del 21 giugno 2016, aveva ravvisato la non conformità della disciplina unicamente sotto il profilo dell’attribuzione della determinazione dei costi a un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici, facendo invece salva la determinazione demandata al Ministero dei Trasporti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 47 del 2018, ha escluso la lesione della libertà di iniziativa economica.

Nel merito, il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. La ricorrente contesta il difetto di prova del credito assumendo di avere prodotto i documenti richiesti dalla legge a sostegno del ricorso monitorio, ma omette di indicare con precisione la documentazione versata agli atti e di dimostrarne la corrispondenza con quella imposta dal comma 9 dell’art. 83-bis. La censura viola dunque l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., poiché chi ricorre su atti del giudizio di merito non può limitarsi a richiamarli, dovendo riprodurli per la parte d’interesse e indicarne l’esatta collocazione nel fascicolo (Sezioni Unite n. 7701 del 2016; Sezioni Unite n. 34469 del 2019).

La Corte richiama anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla compatibilità del requisito di autosufficienza con l’art. 6, § 1, della CEDU, purché non si traduca in formalismo eccessivo. Nel caso di specie la doglianza non individua le statuizioni in concreto contrastanti con la norma, tendendo piuttosto a sollecitare una rivisitazione del merito, preclusa in legittimità. Né ricorre la violazione dell’art. 2697 cod. civ., configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata.

Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la doglianza non è formulata secondo i criteri delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020. Il riferimento all’art. 345 cod. proc. civ. è inconferente, poiché la decisione impugnata poggia sul mancato assolvimento dell’onere probatorio e sull’assenza di attività di allegazione. Infine, il quarto motivo è inammissibile: il ricorso alla consulenza tecnica è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, censurabile solo per difetto assoluto di motivazione, e la Corte d’appello ha reso motivazione congrua. L’inammissibilità del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale condizionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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