Ricorso per cassazione inammissibile se manca l’esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 2773 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è un requisito di contenuto-forma del ricorso e impone che l’atto contenga l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto, delle eccezioni e delle difese, dello svolgimento della vicenda processuale e del tenore della sentenza impugnata. La funzione del requisito non risponde a mero formalismo, ma a quella di consentire alla Corte una conoscenza chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, senza ricorso ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata. Le lacune espositive non possono ritenersi colmate attraverso l’esame dei motivi del ricorso, quando gli stessi siano connotati da difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Il Fatto
La controversia trae origine da tre distinti procedimenti, riuniti sin dal primo grado, aventi ad oggetto il rilascio di un immobile, l’eliminazione di servitù e il risarcimento dei danni, nonché l’accertamento di un preteso trasferimento di proprietà in virtù di un contratto di permuta e il riconoscimento di migliorie. Il Tribunale di Lecce aveva condannato la società ricorrente al rilascio dell’immobile e rigettato le ulteriori domande.
La Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello della società, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione dell’ammissibilità del ricorso, rilevando che esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il requisito è qualificato dalla norma come specifico requisito di contenuto-forma e deve garantire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e del fatto processuale, senza necessità di ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata.
La Corte richiama i propri precedenti, dalle Sezioni Unite n. 11653 del 2006 alle successive conferme di Sez. III n. 22385 del 2006, Sez. III n. 15478 del 2014 e Sez. 6-3 n. 16103 del 2016, e ancora le Sezioni Unite n. 2602 del 2003 e n. 30754 del 2004, per affermare che la prescrizione non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di permettere di bene intendere il significato e la portata delle censure.
Su questa base il Collegio rileva che il ricorso, nell’esposizione del fatto, non presenta il contenuto minimo richiesto: manca una adeguata indicazione dei fatti allegati a sostegno delle domande, del titolo posto a base delle medesime e delle difese delle controparti, nonché una puntuale esposizione delle ragioni del rigetto in primo grado, necessaria per valutare i motivi di appello e, di conseguenza, le censure di legittimità.
La Corte esclude che tali lacune possano ritenersi colmate attraverso l’esame dei motivi del ricorso, essendo gli stessi connotati da un insanabile difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. In particolare, quanto alla contestazione sulla prova del contratto di appalto, le censure sarebbero comunque inammissibili, non essendo consentita in sede di legittimità la contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice del merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con le conseguenze di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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