Notifica cartella PEC: validità formato .pdf e acquiescenza per impugnazione (Cass. civ. Sez. Trib. n. 29048/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC, il formato .pdf è valido, non essendo necessario il formato .p7m, atteso che il protocollo di trasmissione PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell’atto all’organo da cui promana. La proposizione del ricorso avverso la cartella, senza specifica e concreta contestazione della conformità della copia all’originale, costituisce acquiescenza e sana i vizi della notificazione. Il contribuente che eccepisca vizi formali deve allegare il concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.
Il Fatto
Il contribuente riceveva, in data 28 giugno 2016, la notifica a mezzo PEC di una cartella di pagamento per Irpef, addizionali e sanzioni relative all’anno 2010, emessa da Riscossione Sicilia S.p.A. Proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Palermo, che lo dichiarava inammissibile per acquiescenza, avendo il contribuente presentato istanza di rateazione prima del ricorso. In appello, la CTR della Sicilia, in riforma, accoglieva il ricorso per difetto di sottoscrizione digitale della cartella. Avverso tale decisione, l’agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che il contribuente non aveva mai disconosciuto la conformità della copia digitalizzata all’originale cartaceo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il secondo e il quinto motivo di ricorso, ritenuti assorbenti rispetto agli altri. La Corte richiama il consolidato orientamento (Cass. n. 30922/2024) secondo cui la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato .pdf è valida, non essendo necessario il formato .p7m, poiché il protocollo di trasmissione PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.
La Corte sottolinea che, nel caso di specie, il contribuente non ha mai effettuato un espresso disconoscimento della conformità della copia trasmessa rispetto all’originale cartaceo. Inoltre, la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente ha comunque prodotto la sanatoria dei vizi della notificazione della cartella di pagamento in un formato astrattamente non conforme a quello previsto dalla legge. La Corte aderisce a un’interpretazione sostanzialistica orientata a ridurre l’incidenza delle difformità formali sul processo, quando queste non abbiano arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa del soggetto interessato a contestarli.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione specifica della conformità: l’avvocato del contribuente che intenda eccepire vizi della notifica tramite PEC deve formulare un espresso disconoscimento della conformità della copia digitale all’originale cartaceo, allegando elementi concreti che ne dimostrino la non autenticità. La mera affermazione generica non è sufficiente.
- Effetti della proposizione del ricorso: il deposito del ricorso avverso la cartella di pagamento, anche se notificata in formato .pdf senza firma digitale, costituisce acquiescenza e sana i vizi formali della notifica, poiché dimostra che il contribuente ha avuto piena conoscenza dell’atto e ha potuto esercitare il diritto di difesa.
- Onere della prova del pregiudizio concreto: in sede di opposizione alla cartella, l’avvocato del contribuente deve dimostrare che la difformità del formato ha concretamente pregiudicato la possibilità di difendersi (es. impedito la verifica della provenienza o la lettura del documento). In assenza di tale prova, il vizio formale è irrilevante.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.