Ecotassa: il mancato contraddittorio endoprocedimentale non vizia l’accertamento se non previsto (Cass. civ. Sez. 5 n. 11061 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributo non armonizzato, l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale è configurabile solo ove espressamente previsto dalla normativa di settore; in mancanza, l’ente impositore non è tenuto a interpellare preventivamente il contribuente. La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione; il vizio è denunciabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile. In caso di c.d. doppia conforme, è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto alla base delle decisioni di merito, dimostrando che sono tra loro diverse. Non integra violazione di legge la denuncia di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo della norma. L’omessa pronuncia su un motivo di appello relativo al quantum della pretesa determina la cassazione della sentenza con rinvio.
Il Fatto
A seguito di sopralluoghi dell’agenzia regionale per la protezione ambientale, la Regione contestava al gestore di una discarica l’indebita applicazione dell’aliquota ridotta del tributo per lo smaltimento dei rifiuti (c.d. ecotassa), avendo accertato che i rifiuti classificati come CER 19.12.12 non erano stati sottoposti a trattamento di selezione automatica. L’ente impositore emetteva quindi un atto di accertamento nei confronti della società produttrice dei rifiuti, quale autore mediato della violazione, irrogando le sanzioni previste dalla legge regionale. I ricorsi proposti dalle due società avverso gli atti impositivi erano rigettati in entrambi i gradi di merito.
La società produttrice e il gestore della discarica proponevano distinti ricorsi per cassazione, ciascuno articolato su cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato la legittimità della pretesa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi dei due ricorsi, in quanto sostanzialmente sovrapponibili. Ha ritenuto infondati i motivi riguardanti la nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando il principio per cui il vizio è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile. I giudici di appello avevano adeguatamente argomentato la decisione, non essendo tenuti a confutare ogni argomento difensivo.
Quanto ai motivi di omesso esame di fatti decisivi, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, trattandosi di c.d. doppia conforme non adeguatamente censurata. Ha inoltre rilevato la mancanza del requisito di decisività degli elementi indicati, quali la planimetria dell’impianto, inidonei a inficiare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
Con riferimento alla dedotta violazione di legge, la Corte ha precisato che la censura atteneva in realtà all’erronea ricognizione della fattispecie concreta, non all’interpretazione delle norme richiamate, inerendo alla tipica valutazione del giudice di merito. Ha escluso, inoltre, la violazione delle garanzie procedurali, non essendo previsto un diritto alla partecipazione del privato al procedimento tributario, trattandosi di tributo non armonizzato.
La Corte ha accolto, invece, i quinti motivi di entrambi i ricorsi, ravvisando il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione alle contestazioni sul quantum della pretesa impositiva, non esaminate dai giudici di appello. Ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui ha rimesso anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.