Comunicazione tardiva all’ENEA non causa decadenza dalla detrazione energetica (Cass. civ. Sez. V n. 15208 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. del 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. In assenza di una espressa previsione normativa, la decadenza non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto. Il controllo dell’Amministrazione finanziaria resta incentrato sulla dimostrazione che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui l’Amministrazione recuperava le spese indicate nella dichiarazione per il periodo d’imposta 2008, relative a interventi di risparmio energetico agevolati dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello dell’ufficio. La CTR rilevava che l’oggetto della lite era il mancato tempestivo inoltro ad ENEA della documentazione di collaudo, mentre l’effettuazione degli interventi era incontestata, e riteneva tempestiva la comunicazione per il termocaminetto e non previsto il collaudo per gli infissi. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte lo rigetta, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: la mancanza di motivazione rileva solo quando questa manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, o consista in argomentazioni talmente contraddittorie da non renderla riconoscibile come giustificazione del decisum. Nel caso concreto la motivazione esiste graficamente ed esprime una ratio decidendi chiara, in diritto e in fatto.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte dà continuità al precedente di Cass. 21 marzo 2024, n. 7657, reso all’esito di udienza pubblica cui il giudizio era stato rimesso dalla sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13044 del 26 aprile 2022, già seguito da Cass. n. 19309 del 2024 e da Cass. n. 8019 del 2025, e ritiene superato l’orientamento contrario di Cass. n. 34151 del 2022.
La Corte ribadisce che la comminatoria di decadenza non può desumersi dall’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007: l’espressione secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all’ENEA i dati sui lavori non basta a fondare una decadenza, che deve evincersi quanto meno in via di interpretazione sistematica in ragione della finalità dell’adempimento.
Il rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296 del 2006 alla l. n. 449 del 1997 e al d.m. n. 41 del 1998 è qualificato come rinvio fisso: la normativa anteriormente richiamata non prevedeva alcun onere di comunicazione all’ENEA, introdotto solo dal d.m. del 2007, né le successive modifiche hanno previsto una espressa decadenza. La comunicazione ha finalità essenzialmente statistiche di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico, come conferma il d.m. 11 maggio 2018, norma sopravvenuta rispetto alle disposizioni vigenti ratione temporis.
Il ricorso è quindi rigettato, poiché nel caso di specie si contesta al contribuente una tardiva comunicazione all’ENEA. Le spese sono compensate per l’esistenza di precedenti di segno contrario e per essersi l’orientamento della sezione tributaria formato dopo l’introduzione del giudizio.
Nota della Redazione
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