Licenziamento per assenza ingiustificata dopo trasferimento: rifiuto della prestazione e buona fede (Cass. civ. Sez. Lav. n. 29341/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la prestazione di lavoro nella nuova sede solo se tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, non risulti contrario a buona fede (art. 1460, comma 2, c.c.). La valutazione della buona fede e della proporzionalità tra l’inadempimento datoriale (trasferimento illegittimo) e il rifiuto della prestazione spetta al giudice di merito, che deve tener conto dell’entità dell’inadempimento e della concreta incidenza su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore. Il giudizio di merito, se congruamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità, non potendo il ricorrente proporre una diversa ricostruzione dei fatti o censurare la valutazione delle prove.
Il Fatto
Una lavoratrice veniva trasferita dalla sede di Roma alla sede di Napoli, a seguito della chiusura della sede di provenienza. La lavoratrice non si presentava al lavoro nella nuova sede dall’11 al 15 maggio 2020, rifiutando la prestazione. La società datrice di lavoro la licenziava per assenza ingiustificata. La lavoratrice impugnava il licenziamento, sostenendo l’illegittimità del trasferimento e l’impossibilità di recarsi a Napoli per ragioni familiari (madre di due figli di due e tre anni). Il Tribunale di Roma respingeva il ricorso. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 221/2024, confermava la decisione di primo grado, ritenendo che la lavoratrice non avesse precisato le concrete ragioni ostative al trasferimento e che, anche a voler ritenere illegittimo il trasferimento, non sussistessero elementi per ritenere che il suo rifiuto fosse sorretto da buona fede. La lavoratrice ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. Quanto ai primi due motivi (mancata impugnazione del trasferimento), la Corte li dichiara inammissibili, poiché la Corte d’appello ha affermato che, anche ove il trasferimento fosse stato illegittimo, il rifiuto della lavoratrice non era comunque sorretto da buona fede. Le censure, quindi, non confutano la ratio decidendi essenziale della sentenza.
Quanto al terzo motivo (violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 1460, comma 2, c.c.), la Cassazione lo rigetta. La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 11408/2018, n. 14138/2018, n. 21391/2019, n. 4404/2022, n. 30080/2024) secondo cui il lavoratore può rifiutare la prestazione solo se il rifiuto, valutato in concreto, non è contrario a buona fede, tenendo conto dell’entità dell’inadempimento datoriale e della sua incidenza su fondamentali esigenze di vita e familiari del lavoratore. La valutazione delle circostanze concrete spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. La Corte territoriale ha ritenuto che la lavoratrice non avesse precisato le concrete ragioni ostative al trasferimento, limitandosi a generiche allegazioni, e che la società avesse chiuso la sede di Roma, rendendo necessario il trasferimento. La Cassazione rileva che il motivo propone una diversa ricostruzione dei fatti, implicante apprezzamenti di merito, e che la violazione dell’art. 115 c.p.c. non è configurabile nella mera diversa valutazione delle prove, ma solo se il giudice ha giudicato su prove non introdotte o ha contraddetto la regola legale di valutazione (Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).
Quanto al quarto motivo (omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.), la Cassazione lo rigetta, rilevando che la censura si riferisce a questioni processuali (l’incidenza di una sentenza passata in giudicato sulla cessione del ramo d’azienda) e non all’omesso esame di un fatto storico decisivo, come richiesto dai limiti posti dalle Sezioni Unite (sentt. nn. 8053 e 8054 del 2014). Inoltre, la declaratoria di inopponibilità della cessione del contratto di lavoro non determina automaticamente la nullità della cessione d’azienda nel suo complesso, e la questione non era decisiva ai fini del giudizio.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova del rifiuto legittimo: l’avvocato del lavoratore che intenda giustificare il rifiuto di recarsi nella nuova sede dopo un trasferimento deve allegare e provare, in modo specifico e documentato, le concrete ragioni ostative (es. esigenze familiari, di salute, impossibilità materiale), non potendosi limitare a generiche allegazioni. La prova deve essere rigorosa e proporzionata all’entità del trasferimento.
- Valutazione della buona fede: in giudizio, l’avvocato del lavoratore deve contestare la valutazione del giudice di merito sulla buona fede, argomentando che l’inadempimento datoriale (trasferimento illegittimo) incide in modo significativo su fondamentali esigenze di vita e familiari, rendendo il rifiuto non contrario a buona fede. Tale argomentazione deve essere supportata da elementi concreti (es. documentazione sulle esigenze familiari, impossibilità di conciliare lavoro e vita familiare).
- Limiti del ricorso per cassazione: l’avvocato del lavoratore, in sede di ricorso per cassazione, non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove o a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, ma deve censurare la violazione di legge o il vizio di motivazione nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c. La censura relativa all’omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto storico specifico e non questioni processuali o valutazioni giuridiche.
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