Contestazione disciplinare e proporzionalità della sanzione nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. V n. 12173 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La preventiva contestazione degli addebiti disciplinari, nel pubblico impiego privatizzato, è idonea a soddisfare il diritto di difesa dell’incolpato quando contiene le indicazioni necessarie ed essenziali a individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti in cui il datore ravvisa l’infrazione, prescindendo dai rigidi canoni propri dell’accusa penale. È ammesso il rinvio per relationem ad atti già conosciuti dal dipendente, quale diretto destinatario. Il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare è riservato al giudice del merito, che valuta ogni aspetto concreto della vicenda, ed è censurabile in sede di legittimità solo se la motivazione manchi del tutto o sia affetta dai vizi logico-giuridici indicati dalla giurisprudenza. Resta fermo il potere-dovere del giudice di rimodulare la sanzione, ove ne ricorrano i presupposti.
Il Fatto
Un dipendente di un ente locale, addetto alle mansioni di istruttore contabile, ha impugnato davanti al Tribunale la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per cinque giorni, chiedendone l’annullamento e la condanna dell’ente alla restituzione delle somme trattenute. L’ente si è costituito, resistendo e proponendo domanda riconvenzionale di condanna del dipendente al versamento di una somma a titolo risarcitorio.
Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso e ha declinato la giurisdizione sulla domanda riconvenzionale. La Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione, respingendo l’appello principale del lavoratore e quello incidentale dell’ente. Il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 55 e 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 2106 cod. civ., sostenendo che la fattispecie contrattuale applicata richiedesse la preventiva contestazione anche dell’elemento del pregiudizio economico arrecato all’ente, che il giudice di merito aveva accertato in una somma determinata.
La Corte ha respinto la censura. La fattispecie contrattuale risultava espressamente richiamata nella lettera di contestazione, che conteneva il riferimento a una nota di sollecito con cui si ammoniva che ogni eventuale pregiudizio sofferto dall’ente sarebbe stato posto a carico dei responsabili. La concreta liquidazione delle sanzioni era avvenuta in epoca successiva alla contestazione. Ne deriva che il requisito della previa contestazione è pienamente soddisfatto quando sono fornite le indicazioni necessarie e idonee a individuare il fatto, valorizzando l’idoneità dell’atto a soddisfare il diritto di difesa dell’incolpato. In tal senso è ammesso il rinvio per relationem a una nota già conosciuta dal dipendente, che ne era il diretto destinatario, secondo l’orientamento richiamato.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di gradualità e proporzionalità in relazione al secondo fatto contestato, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito prevalenza all’intenzionalità della condotta rispetto all’assenza di precedenti disciplinari, criterio di pari valore secondo la contrattazione collettiva.
La Corte ha ribadito che la proporzionalità della sanzione è determinata dal giudice del merito, il quale valuta legittimità e congruità della misura adottata con giudizio incensurabile in sede di legittimità, salvo i vizi di motivazione. Il principio è stato confermato anche di recente, sul rilievo che il giudizio di proporzionalità implica un apprezzamento dei fatti ed è sindacabile solo in presenza di motivazione mancante, di argomenti inconciliabili o perplessi, o di omesso esame di un fatto decisivo. Nella specie la Corte territoriale ha ampiamente e correttamente motivato, valorizzando l’intenzionalità della condotta, desunta dall’espressione usata dal dipendente, ritenuta decisiva nel giudizio di adeguatezza della misura conservativa applicata. Non sono quindi configurabili i vizi che consentirebbero il sindacato in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione delle condizioni per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.