Accertamento velocità: onere della prova della verifica di funzionalità del telelaser (Cass. civ. n. 29318/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, l’Amministrazione ha l’onere di provare la periodica verifica di funzionalità e taratura dell’apparecchiatura elettronica utilizzata, mediante la produzione delle relative certificazioni. Il verbale di accertamento non fa fede privilegiata in ordine al corretto funzionamento dell’apparecchio, né la mera omologazione o la certificazione di taratura sono sufficienti a dimostrare l’avvenuta verifica di funzionalità, che deve essere effettuata prima dell’utilizzo e documentata separatamente. In caso di contestazione, spetta al giudice accertare se tali verifiche siano state effettuate, fermo restando che, una volta provata la verifica, l’onere della prova contraria si ribalta sul soggetto sanzionato.
Il Fatto
La Capitaneria di Porto di Venezia emetteva un’ordinanza-ingiunzione nei confronti di una società cooperativa, quale armatore-obbligato in solido, per il pagamento di € 125,20 a seguito della violazione dell’art. 44 dell’ordinanza della Capitaneria n. 175/2009, sanzionata dall’art. 1174 c.n., per aver transitato, in data 21 giugno 2016, nel bacino di Venezia superando il limite di velocità prescritto, come accertato mediante telelaser con rilievo fotografico. La società proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Venezia, che annullava l’ordinanza. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proponeva appello e il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 43/2021, confermava l’annullamento, ritenendo che l’Amministrazione non avesse provato che l’apparecchiatura fosse stata sottoposta a verifica periodica di funzionalità e taratura, non essendo sufficiente l’omologazione e la taratura iniziale. Il Ministero ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 14597/2021, n. 1608/2021, n. 18022/2018, n. 9645/2016, n. 6579/2023, n. 35830/2021, n. 533/2018, n. 10463/2020) formatasi dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, nella parte in cui non prevedeva che le apparecchiature fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
La Cassazione chiarisce che l’Amministrazione deve fornire la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica, mediante la produzione delle relative certificazioni. Il verbale di accertamento non fa fede privilegiata in ordine al corretto funzionamento dell’apparecchiatura (Cass. n. 32369/2018), e l’autotest eseguito dagli agenti al momento dell’accertamento non è sufficiente a dimostrare la verifica di funzionalità, che deve essere effettuata prima dell’utilizzo e documentata separatamente. La Corte sottolinea che la taratura e la verifica di funzionalità sono due adempimenti distinti e concorrenti: la taratura attesta la corretta misurazione, la verifica di funzionalità attesta che l’apparecchio, nel momento dell’uso, è effettivamente in grado di funzionare correttamente. Nella specie, il Tribunale ha correttamente rilevato che il certificato di taratura del 2015 non era accompagnato dalla prova della verifica di funzionalità iniziale e periodica, e che l’Amministrazione non aveva prodotto il verbale di tale verifica.
La Corte rileva, inoltre, che il ricorrente non ha precisato le date delle verifiche di funzionalità, onde contrastare la statuizione del giudice di merito, e che le certificazioni prodotte non erano sufficienti a dimostrare l’avvenuta verifica periodica.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio a carico della P.A.: l’avvocato del soggetto sanzionato, in sede di opposizione, deve eccepire la mancata produzione da parte dell’Amministrazione dei certificati di verifica periodica di funzionalità e taratura dell’apparecchio. La P.A. non può limitarsi a produrre il verbale di accertamento o la certificazione di omologazione, ma deve dimostrare di aver effettuato le verifiche periodiche previste dalla legge, con le relative certificazioni rilasciate da enti accreditati.
- Sufficienza della prova e inversione dell’onere: l’avvocato dell’Amministrazione, per vincere l’opposizione, deve produrre i certificati di taratura e verifica di funzionalità, indicando le date in cui sono state effettuate. Una volta fornita tale prova, l’onere della prova contraria si ribalta sul sanzionato, che deve dimostrare il difetto di funzionamento dell’apparecchio. L’autotest eseguito dagli agenti al momento dell’accertamento non è sufficiente a costituire prova della verifica di funzionalità.
- Distinzione tra taratura e verifica di funzionalità: l’avvocato del sanzionato deve contestare la confusione tra i due adempimenti. La taratura è la verifica della corretta misurazione (effettuata da ente accreditato), la verifica di funzionalità è il controllo che l’apparecchio sia effettivamente in grado di funzionare correttamente al momento dell’uso (da verbalizzare). La mancanza anche di uno solo dei due elementi rende la rilevazione inutilizzabile come prova.
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