Tariffa Inail: prevale il ciclo produttivo e non il prodotto finale nella classificazione delle lavorazioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10125 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione della tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’inquadramento dell’attività di impresa deve essere effettuato sulla base delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni svolte, in relazione al rischio ad esse proprio, senza che rilevi il prodotto finale, ossia la caratteristica merceologica del prodotto finito, se non nei limiti in cui lo stesso influenzi il processo di lavorazione. La riconduzione di una data lavorazione ad una voce tariffaria deve basarsi sulla valutazione della tipologia di materiali lavorati e delle lavorazioni svolte in concreto. L’accertamento della perfetta identità del ciclo produttivo tra lavorazioni differenti giustifica l’attribuzione del medesimo tasso di tariffa, in quanto a un ciclo produttivo identico corrisponde un identico grado di pericolosità. La classificazione può essere rettificata con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. b), del d.m. 12 dicembre 2000, solo se l’erronea classificazione non è addebitabile al datore di lavoro.
Il Fatto
La società, produttrice di porte blindate e tapparelle di sicurezza in alluminio, presentava all’Inail un’istanza di riclassificazione per l’inquadramento della propria attività nella voce 6215 della tariffa approvata con d.m. 12 dicembre 2000. L’Istituto accoglieva parzialmente l’istanza, applicando la voce richiesta solo per la produzione di tapparelle e mantenendo la voce 6212 per le porte blindate. La società proponeva quindi ricorso chiedendo l’applicazione retroattiva della voce 6215 a tutta la propria attività e la restituzione dei maggiori premi versati. Dopo una prima pronuncia della Corte d’appello di Ancona, che aveva accolto il gravame dell’Inail, la Corte di cassazione, con sentenza n. 16942/2018, cassava tale decisione, affermando il principio secondo cui, ai fini dell’applicazione tariffaria, deve aversi riguardo al ciclo produttivo e non al prodotto finale. In sede di rinvio, la Corte d’appello rigettava sia l’appello dell’Inail che quello incidentale della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso principale dell’Inail, ha confermato la legittimità della decisione della Corte territoriale che aveva accertato la perfetta identità dell’intero ciclo produttivo tra la produzione di porte blindate e quella di casseforti e armadi corazzati. Sulla scorta dell’istruttoria svolta, era emerso che la società realizzava le proprie porte attraverso operazioni di taglio, piegatura, profilatura e saldatura di un lamierino di acciaio, del tutto analoghe a quelle richieste per la produzione di armadi metallici e casseforti, con l’impiego dei medesimi macchinari. La rilevata identità del processo produttivo è stata ritenuta sufficiente per affermare che l’attribuzione della voce di tariffa 6215 non prestasse il fianco alle censure dell’Istituto.
La Corte ha poi precisato che, in tema di inquadramento tariffario, la denuncia di un errore di sussunzione è ammissibile in sede di legittimità, stante la natura di normazione secondaria dei decreti ministeriali, con possibilità di esame diretto da parte del giudice di legittimità. Tuttavia, il vizio di violazione di legge consistente nell’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo e indiscusso. Nella specie, le critiche dell’Inail non riguardavano l’interpretazione della norma, ma la ricostruzione fattuale del processo produttivo compiuta dalla Corte territoriale, che appartiene alla valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità, salvo i ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c..
Quanto alla censura relativa al vincolo derivante dal principio di diritto di cui all’art. 384, secondo comma, c.p.c., la Corte ha escluso che il giudice del rinvio avesse travalicato i limiti del thema decidendum. La sentenza rescindente aveva demandato al giudice di merito una valutazione in concreto della tipologia di materiali lavorati e delle lavorazioni svolte, per determinare se l’inquadramento dovesse avvenire nella voce 6212 o nella voce 6215. La Corte d’appello si è attenuta a tale compito, accertando l’identità dei cicli produttivi.
Il ricorso incidentale della società, volto ad ottenere la retroattività della riclassificazione con decorrenza quinquennale, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La società non si era confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l’applicabilità della deroga di cui all’art. 17, comma 2, lett. b), del d.m. 12 dicembre 2000. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’erronea classificazione fosse addebitabile alla stessa società, che aveva fornito una descrizione “laconica” e non idonea della propria attività nella denuncia di esercizio, impedendo all’Inail di valutare correttamente il rischio. La società, invece, si era limitata a sostenere che l’errore era ascrivibile all’Istituto, senza spiegare per quale ragione la denuncia fosse da ritenersi sufficiente, così incorrendo nella nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 366, n. 4), c.p.c..
La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con compensazione integrale delle spese e doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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