Rottamazione quater: estinzione del giudizio per perfezionamento della definizione agevolata (Cass. civ. Sez. Trib. n. 29574/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), l’estinzione del processo si verifica per effetto del perfezionamento della procedura amministrativa, che presuppone la dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della definizione e la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate sull’ammontare e le scadenze delle rate, unitamente al riscontro documentale dei pagamenti già effettuati. Non è necessario il pagamento integrale dell’intero debito, ma solo il riscontro delle rate già scadute e pagate.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per maggiori ricavi accertati mediante studi di settore per l’anno d’imposta 2004. La CTP di Catanzaro rigettava il ricorso; la CTR della Calabria, con sentenza n. 1510/2017, respingeva l’appello. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione. Successivamente, il contribuente aderiva alla definizione agevolata dei carichi (cd. rottamazione-quater) ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022, presentando domanda di adesione e richiedendo il pagamento in 18 rate. L’Agenzia delle Entrate accettava la domanda e comunicava l’ammontare da pagare. Il contribuente dimostrava di aver pagato tutte le rate previste dal piano (dal 31 ottobre 2023 al 28 febbraio 2025). Quindi, depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, notificata all’Agenzia e alla Procura Generale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia del contribuente. La Corte richiama il principio già affermato (Cass. n. 24428/2024) secondo cui, in tema di rottamazione-quater, il comma 236 dell’art. 1 della l. n. 197/2022 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato. L’estinzione presuppone ex lege esclusivamente: (i) il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione, in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze; (ii) il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.
La Corte rileva che, nella specie, il contribuente ha dimostrato il perfezionamento della procedura e il pagamento di tutte le rate scadute, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto. La Corte precisa che la declaratoria di estinzione esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato), che consegue alle sole statuizioni di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non all’estinzione per rinuncia in pendenza di definizione agevolata.
Implicazioni Pratiche
- Perfezionamento della rottamazione prima della rinuncia: l’avvocato del contribuente che intenda rinunciare al ricorso per cassazione per adesione alla rottamazione-quater deve accertare che la procedura amministrativa si sia perfezionata (domanda del contribuente e comunicazione dell’Agenzia) e che i pagamenti delle rate già scadute siano stati effettivamente eseguiti, documentando tali circostanze in sede di rinuncia.
- Estinzione senza pagamento integrale: l’avvocato del contribuente non deve attendere il pagamento dell’intero debito per chiedere l’estinzione del giudizio; l’estinzione opera automaticamente una volta perfezionata la procedura e documentati i pagamenti delle rate già scadute, come chiarito dalla Cassazione.
- Rinuncia al ricorso e spese: in caso di rinuncia per adesione alla rottamazione, le spese del giudizio di legittimità restano a carico delle parti che le hanno anticipate, e non vi è applicazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la declaratoria di estinzione non è una pronuncia di infondatezza o inammissibilità.
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Nota della Redazione
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