TARES: onere di denuncia delle variazioni e prova delle superfici non tassabili (Cass. civ. Sez. Trib. n. 33408/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARES, il contribuente che eccepisce l’esistenza di aree non tassabili (perché destinate allo smaltimento diretto di rifiuti speciali non assimilabili) ha l’onere di fornire all’amministrazione i relativi dati, mediante la dichiarazione ex art. 70 del d.lgs. n. 507/1993, e di provare la delimitazione di tali aree. La consulenza tecnica di parte, depositata fuori dal giudizio, ha valore di mero indizio e non costituisce prova diretta, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito. La condanna alle spese processuali in favore della parte vittoriosa è subordinata all’effettivo sostenimento di spese per l’attività difensiva; pertanto, il giudice non può liquidare spese a favore del contumace, che non ha espletato alcuna attività processuale.
Il Fatto
Una s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento TARES per l’annualità 2013, sostenendo di smaltire i rifiuti in via autonoma e di aver prodotto una relazione tecnica per dimostrare l’erroneità della stima delle superfici tassabili. La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 3663/2021, confermava il rigetto, rilevando che la società non aveva presentato la dichiarazione ex art. 70 del d.lgs. n. 507/1993, che la consulenza di parte non aveva efficacia probatoria diretta e che il tributo era stato pagato senza opposizioni dal 2008. La CTR condannava la società al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Casoria, che tuttavia era rimasto contumace in appello.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta i primi due motivi di ricorso, relativi al merito. La Corte richiama il consolidato principio per cui, in materia di tassa sui rifiuti, il contribuente che intenda ottenere l’esclusione di determinate aree dalla superficie imponibile (perché produttive di rifiuti speciali non assimilabili smaltiti direttamente) ha l’onere di fornire all’amministrazione i dati e la delimitazione di tali aree, mediante la dichiarazione ex art. 70 del d.lgs. n. 507/1993. Tale dichiarazione è necessaria e non può essere sostituita da altre comunicazioni o documentazioni prodotte a fini diversi. La Corte conferma che la consulenza tecnica di parte, depositata fuori dal giudizio, non è dotata di efficacia probatoria diretta, ma ha valore di mero indizio, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito. La CTR aveva correttamente valutato la mancata dichiarazione come elemento dirimente, e la sua decisione si allinea alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21250/2017, n. 16235/2015, n. 2623/2023).
La Corte accoglie il terzo motivo, riguardante la condanna alle spese processuali. La Corte osserva che la CTR aveva erroneamente condannato la società al pagamento delle spese in favore del Comune di Casoria, nonostante il Comune fosse rimasto contumace nel giudizio di appello. Secondo il principio generale, la condanna alle spese processuali presuppone che la parte vittoriosa le abbia effettivamente sostenute per l’espletamento dell’attività difensiva; il contumace, non avendo espletato alcuna attività, non ha diritto al rimborso di spese. La Corte richiama i precedenti (Cass. n. 25124/2025, n. 7179/2024) e, decidendo nel merito, elimina la liquidazione delle spese di appello (€ 1.600,00) disposta dal giudice tributario.
Implicazioni Pratiche
- Obbligo di dichiarazione ex art. 70: L’avvocato del contribuente che intenda contestare la quantificazione della TARES deve accertare che il cliente abbia tempestivamente presentato la dichiarazione ex art. 70 del d.lgs. n. 507/1993, comunicando tutte le variazioni relative alle superfici e alle destinazioni d’uso. In mancanza di tale dichiarazione, il contribuente non può eccepire l’erroneità della base imponibile in sede contenziosa, e l’onere probatorio rimane a suo carico, con difficile superabilità.
- Valore della consulenza di parte: La consulenza tecnica di parte, predisposta unilateralmente e depositata fuori dal giudizio, non costituisce prova piena, ma mero indizio. Per ottenere il riconoscimento di una diversa superficie imponibile, l’avvocato deve chiedere l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio o produrre altra documentazione avente efficacia probatoria (es. atti pubblici, certificazioni, planimetrie catastali), e non limitarsi a una relazione di parte.
- Condanna alle spese e contumacia: In sede di impugnazione, se la controparte è risultata contumace in un grado di giudizio, il giudice non può liquidare le spese a suo favore, anche se vittoriosa nel merito. L’avvocato della parte soccombente deve eccepire tempestivamente la contumacia e chiedere che non vengano attribuite spese alla parte contumace, come regola generale. Se il giudice le liquida erroneamente, si può proporre impugnazione sul punto.
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