Perdita su crediti verso società fallita e finestra temporale per la deduzione (Cass. civ. Sez. Trib. n. 32289/2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r. — da interpretare alla luce del successivo comma 5-bis, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e del comma 3 dello stesso art. 13, in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015 — nel periodo di imputazione a bilancio, entro la “finestra temporale” che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d’imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. La dichiarazione di fallimento integra di per sé un elemento certo e preciso di inesigibilità, e la deduzione non è subordinata alla comunicazione di inesigibilità da parte del curatore.
Il Fatto
Il contribuente, nell’anno d’imposta 2013, deduceva dal reddito una perdita su crediti pari a € 65.768,47 nei confronti di una società debitrice, dichiarata fallita nel 2012. L’Agenzia delle Entrate contestava la deduzione, ritenendo che la perdita dovesse essere dedotta nell’anno di apertura della procedura fallimentare (2012) e non nel 2013, e che la sentenza dichiarativa di fallimento non provasse di per sé la definitiva inesigibilità del credito, occorrendo la comunicazione del curatore. La Commissione tributaria provinciale respingeva in parte il ricorso del contribuente, e la Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 8/2020, confermava il diniego, ritenendo che solo dalle comunicazioni del curatore si potesse avere riscontro dell’impossibilità di recupero. Avverso tale decisione, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 15218/2021, n. 27352/2021, n. 2778/2025), secondo cui l’art. 101, comma 5, t.u.i.r. va interpretato alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 147 del 2015, che ha aggiunto il comma 5-bis e una norma di interpretazione autentica (art. 13, comma 3). Tale disciplina ha introdotto una “finestra temporale” per la deduzione della perdita su crediti verso debitori assoggettati a procedura concorsuale, che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento fino al periodo d’imposta in cui, secondo i principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
La Corte supera l’orientamento più restrittivo che individuava nella sola data di apertura della procedura il momento della deduzione, riconoscendo che la perdita può essere dedotta anche in un esercizio successivo, purché entro i limiti temporali indicati. La Corte evidenzia che sarebbe incoerente e penalizzante ritenere applicabile il regime fiscale solo se la cancellazione del credito sia stata preceduta da una svalutazione contabile, e non anche nel caso in cui la cancellazione sia avvenuta direttamente. La dichiarazione di fallimento integra di per sé un elemento certo e preciso di inesigibilità, e la deduzione non è subordinata alla comunicazione di inesigibilità da parte del curatore. La CTR ha omesso di indagare sul rispetto dei principi contabili e sulla finestra temporale, limitandosi a negare la deduzione per l’assenza di comunicazione del curatore.
Implicazioni Pratiche
- Finestra temporale per la deduzione: il contribuente che vanti un credito verso un debitore fallito può dedurre la perdita in qualsiasi esercizio compreso tra la data della sentenza dichiarativa di fallimento e l’esercizio in cui, secondo i principi contabili (es. OIC), il credito deve essere cancellato dal bilancio; in sede di impugnazione, l’avvocato deve eccepire la legittimità della deduzione entro tale finestra, allegando la documentazione contabile che attesti la cancellazione del credito.
- Prova dell’irrecuperabilità: la dichiarazione di fallimento costituisce di per sé un elemento certo e preciso di inesigibilità, ai sensi dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r.; il contribuente non è tenuto ad attendere la comunicazione del curatore per dedurre la perdita, e l’Ufficio non può subordinare la deduzione a tale comunicazione, salvo che la procedura concorsuale non si sia conclusa con un soddisfacimento anche parziale del credito.
- Interpretazione autentica e retroattività: la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 147/2015 si applica anche agli esercizi anteriori al 2015, in quanto chiarisce il senso dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r.; in sede di impugnazione di avvisi di accertamento per anni precedenti, l’avvocato deve richiamare tale interpretazione e la giurisprudenza di legittimità che ne ha fatto applicazione, per ottenere il riconoscimento della deduzione.
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