Somministrazione a termine: limite di 24 mesi e costituzione del rapporto con l’utilizzatore (Cass. civ. Sez. Lav. n. 29577/2025)
Principi di diritto (Massima)
La somministrazione di lavoro a tempo determinato del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, per lo svolgimento delle stesse mansioni, è soggetta al limite temporale complessivo di 24 mesi, introdotto dall’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal d.l. n. 87/2018, conv. in l. n. 96/2018, con effetto dal 12 agosto 2018. Il superamento di tale limite determina la nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, ex art. 38 del d.lgs. n. 81/2015, in base al principio del divieto di interposizione di manodopera e della nullità delle forme di utilizzazione indiretta di lavoro eccedenti i limiti legali.
Il Fatto
Un lavoratore aveva prestato attività in somministrazione presso la società utilizzatrice dal 15 aprile 2015 al 13 aprile 2019, sulla base di 47 contratti a termine e relative proroghe, per un totale di 37 mesi e due giorni, con la qualifica di operaio comune addetto a mansioni di operatore di fonderia. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 17/2024, dichiarava la decadenza del lavoratore dall’impugnazione di tutti i contratti ad eccezione degli ultimi tre (29 gennaio 2019 – 29 marzo 2019, 1 aprile 2019 – 6 aprile 2019, 8 aprile 2019 – 13 aprile 2019). La Corte, tuttavia, riteneva che, ai fini del computo del limite di 24 mesi, si dovessero considerare anche i periodi di missione precedenti, per i quali la decadenza era maturata, in quanto costituenti meri “fatti storici”. Rilevato il superamento del limite, dichiarava costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e la società utilizzatrice, con decorrenza dal 28 gennaio 2019, condannando la società al pagamento dell’indennità ex art. 32 l. n. 183/2010. La società ricorreva per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. La Corte esamina congiuntamente i motivi relativi al limite di 24 mesi e alla costituzione del rapporto con l’utilizzatore. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, come modificato dal d.l. n. 87/2018, conv. in l. n. 96/2018, ha esteso al rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore la disciplina del contratto a termine di cui al capo III, con la sola esclusione degli artt. 21, comma 2, 23 e 24. Ciò ha comportato l’applicazione dell’art. 19, che prevede il limite di 24 mesi per i rapporti a termine successivi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per mansioni di pari livello, con computo anche dei periodi di missione.
La Corte respinge la tesi della società ricorrente, secondo cui il limite di 24 mesi riguarderebbe solo il rapporto tra agenzia e lavoratore, e non il rapporto commerciale con l’utilizzatore. La Corte afferma che, in ragione del collegamento negoziale e della funzionalizzazione dell’assunzione a termine all’invio in missione, il limite di durata massima dell’assunzione a termine da parte dell’agenzia porta con sé la limitazione dell’impiego temporaneo dello stesso lavoratore in missione presso l’utilizzatore. Il limite di 24 mesi si applica, quindi, all’utilizzatore, a prescindere dalla causale giustificativa, come correttamente statuito dai giudici di appello.
Quanto alla sanzione per il superamento del limite, la Corte respinge la tesi della società, secondo cui l’unica conseguenza sarebbe la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto tra somministratore e lavoratore, ex art. 19, comma 2, ultimo periodo, richiamato dall’art. 34, comma 2. La Corte richiama il principio del divieto di interposizione di manodopera (Cass., Sez. U., n. 22910/2006; Cass. n. 18808/2017; Cass. n. 13591/2024) e la nullità delle forme di utilizzazione indiretta di lavoro che eccedono i limiti legali. La Corte osserva che l’art. 38 del d.lgs. n. 81/2015 (somministrazione irregolare), pur non essendo stato modificato per includere espressamente la violazione del limite di 24 mesi, va interpretato in senso estensivo, in base al principio per cui la somministrazione irregolare comporta la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore. La Corte richiama il decreto-legge n. 104/2020, che ha modificato l’art. 31, comma 1, consentendo la somministrazione per periodi superiori a 24 mesi solo per lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia, e che, per ciò stesso, conferma che, in mancanza di tale assunzione a tempo indeterminato, il superamento del limite determina la costituzione del rapporto con l’utilizzatore.
La Corte, infine, richiama il principio dell’interpretazione conforme ai valori costituzionali e alla direttiva 2008/104/CE (sentenza CGUE C-681/18), che mira a incoraggiare l’accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale a un impiego permanente presso l’impresa utilizzatrice. La Corte rettifica la motivazione della sentenza d’appello, che aveva ricollegato l’effetto di conversione del rapporto in capo all’utilizzatore agli artt. 38 e 31, comma 1, equiparando la somministrazione a termine eccedente il limite alla somministrazione a tempo indeterminato. La Cassazione precisa che la costituzione del rapporto con l’utilizzatore discende, più correttamente, dal principio del divieto di interposizione e dalla nullità dei contratti che compongono il rapporto trilatero in caso di superamento del limite di 24 mesi.
La Corte dichiara infondati il secondo e il sesto motivo (computo dei contratti pregressi per i quali la decadenza era maturata), richiamando il principio già affermato da Cass. n. 22861/2022, secondo cui, ai fini del computo del limite di 24 mesi, si tiene conto anche dei periodi di missione per i quali è maturata la decadenza dall’impugnazione, in quanto costituenti meri “fatti storici” che rilevano per la verifica del superamento del limite. La Corte rigetta anche il settimo motivo (omessa motivazione sulla pretesa irragionevolezza della durata dei contratti), rilevando che la Corte d’appello ha ritenuto la durata di 37 mesi e due giorni contraria alla direttiva, sulla base dei principi enunciati dalla CGUE.
La Corte rigetta l’ottavo motivo (maggiori limiti previsti dal contratto collettivo), rilevando che il contratto collettivo (CCNL agenzie di somministrazione) è entrato in vigore il 1° gennaio 2019, e non può avere efficacia retroattiva sui periodi precedenti. Inoltre, il limite di 24 mesi previsto dal contratto collettivo (che consente la somministrazione per periodi superiori a 24 mesi solo per lavoratori assunti a tempo indeterminato) è coerente con la normativa primaria e non può essere invocato per giustificare il superamento del limite per lavoratori assunti a tempo determinato.
Implicazioni Pratiche
- Verifica del computo dei periodi di somministrazione: l’avvocato del lavoratore, in sede di impugnazione della somministrazione a termine, deve computare tutti i periodi di missione presso la stessa impresa utilizzatrice, per le stesse mansioni, anche quelli per i quali la decadenza dall’impugnazione dei singoli contratti è maturata, in quanto costituiscono “fatti storici” rilevanti ai fini del superamento del limite di 24 mesi. Il limite di 24 mesi decorre dal 12 agosto 2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 87/2018) e si applica anche ai contratti stipulati dopo tale data, anche se l’attività era iniziata in epoca anteriore.
- Domanda di costituzione del rapporto con l’utilizzatore: l’avvocato del lavoratore, in caso di superamento del limite di 24 mesi, deve chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente alle dipendenze dell’utilizzatore, ex art. 38 del d.lgs. n. 81/2015, e non limitarsi a chiedere la trasformazione del rapporto con l’agenzia di somministrazione. La domanda può essere proposta anche solo nei confronti dell’utilizzatore, senza necessità di chiamare in causa l’agenzia.
- Eccezione dell’utilizzatore: l’avvocato dell’impresa utilizzatrice, per contestare la costituzione del rapporto, deve verificare che la somministrazione sia avvenuta nel rispetto del limite di 24 mesi, computando i periodi di missione dello stesso lavoratore, per le stesse mansioni. In caso di superamento, l’impresa può eccepire che il lavoratore sia decaduto dall’impugnazione dei singoli contratti, ma tale eccezione non è sufficiente a impedire il computo dei periodi pregressi ai fini del superamento del limite, se il lavoratore chiede la costituzione del rapporto sulla base dell’intera durata della somministrazione.
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