Accise: farine animali esenti solo se destinate a carburante (Cass. civ. n. 6264/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le farine animali, non comprese tra i prodotti energetici elencati dall’art. 21, comma 1, TUA, assumono tale qualificazione ai sensi del comma 4 soltanto se utilizzate, destinate ad essere utilizzate o messe in vendita come carburante per motori. Non è sufficiente il loro impiego come combustibile per riscaldamento. Il consumo di grasso animale impiegato per produrre farine beneficia dell’esenzione ex art. 22 TUA solo quando sia provata la destinazione delle farine come carburante per motori. L’onere della prova grava sul contribuente che invoca l’esenzione.
Il Fatto
Una società operante nella lavorazione di sottoprodotti di origine animale produceva grassi animali fusi, classificati con codice NC 1518, e farine di carne. Parte dei grassi veniva utilizzata nello stesso ciclo produttivo come combustibile per produrre energia termica, riscaldare il cuocitore e mantenere fluidi i grassi nelle tubazioni e nei serbatoi. Nel periodo oggetto di verifica la produzione di grassi era stata impiegata anche per la produzione delle farine animali.
L’Amministrazione doganale recuperava le accise ritenute evase, oltre agli accessori e alle sanzioni. Il giudice tributario di secondo grado riconosceva invece l’esenzione, valorizzando anche la circostanza che le farine animali fossero vendute a impianti di biomasse per la produzione di energia elettrica e termica e a cementifici come combustibile. L’Agenzia delle dogane ricorreva per cassazione sostenendo che tale destinazione non fosse sufficiente a qualificare le farine come prodotti energetici ai sensi dell’art. 21, comma 4, TUA.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue anzitutto il regime dei grassi animali da quello delle farine. I grassi classificati con codice NC 1518 rientrano tra i prodotti energetici dell’art. 21, comma 1, TUA quando siano destinati all’utilizzo come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. Le farine animali, invece, non figurano nell’elenco normativo e possono essere considerate prodotti energetici soltanto alle condizioni previste dall’art. 21, comma 4.
Per queste ultime assume carattere decisivo la destinazione concreta. La Corte chiarisce che il termine carburante identifica il combustibile destinato ad alimentare motori. La semplice utilizzazione delle farine come combustibile non soddisfa il requisito normativo. Occorre accertare che esse siano effettivamente utilizzate, destinate all’utilizzo o commercializzate come carburante per motori.
Il giudice d’appello aveva pertanto errato nel ritenere sufficiente che le farine fossero cedute a impianti di biomasse e cementifici come combustibile. Tale circostanza non dimostra la destinazione richiesta dall’art. 21, comma 4, TUA. Nel giudizio di rinvio dovrà essere verificata sia la quantità di grasso animale effettivamente consumata per produrre le farine, sia la destinazione di queste ultime come carburante per motori. Trattandosi di un’esenzione fiscale, la relativa prova incombe sulla società contribuente.
Diversa è la posizione del grasso consumato per produrre altro grasso animale o per le operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie a mantenerne la fluidità. Per tali consumi ricorrono i presupposti dell’art. 22 TUA e non si configura il fatto generatore dell’accisa. La Cassazione accoglie quindi il ricorso nei termini indicati, cassa la sentenza e rinvia al giudice tributario di secondo grado per i necessari accertamenti di fatto.
Nota della Redazione
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