Il “possono” del CCNL enti locali esclude il diritto al buono pasto e alla mensa per i dipendenti comunali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8055 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola dell’art. 45 del CCNL 14.9.2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, laddove prevede che gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, “possono” istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, non costituisce un diritto soggettivo del dipendente all’ottenimento del servizio o del ticket. L’istituzione del servizio mensa e la correlata erogazione del buono pasto sostitutivo configurano una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione, condizionata dalla disponibilità delle risorse finanziarie e dal previo confronto sindacale. La verifica dell’inadempimento contrattuale e il relativo onere probatorio circa la sussistenza delle risorse diventano irrilevanti ove manchi la prova della costituzione, in capo all’ente, di una obbligazione avente ad oggetto la predetta prestazione.
Il Fatto
Due dipendenti del Comune di Manduria, che svolgevano attività lavorativa con pausa non superiore a due ore, agivano in giudizio contro l’ente per ottenere il risarcimento del danno, commisurato al controvalore dei buoni pasto mai erogati, asserendo l’inadempimento dell’obbligo di predisporre un servizio mensa sostitutivo. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma, la respingeva, ritenendo insussistente l’obbligo dell’ente e il corrispondente diritto dei lavoratori, in ragione della natura facoltativa della previsione contrattuale. I dipendenti ricorrevano per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare l’interpretazione dell’art. 45 del CCNL 14.9.2000, ha respinto la tesi dei ricorrenti, secondo cui la facoltà concessa all’ente riguarderebbe solo le modalità di adempimento di un’obbligazione comunque dovuta. Il Collegio ha evidenziato come il verbo servile “possono” si colleghi a entrambi i predicati verbali della disposizione, riferendosi alla stessa istituzione del servizio mensa e all’attribuzione del buono pasto. Tale scelta è qualificata come espressione di una potestà discrezionale dell’amministrazione, essendo subordinata alla “disponibilità delle risorse” e al “previo confronto sindacale”. La Corte ha inoltre rimarcato la differenza con il previgente art. 12 del d.P.R. n. 347/1983, che conteneva un impegno ad istituire le mense, impegno assente nella clausola in esame.
La sentenza ha evidenziato che una diversa interpretazione renderebbe priva di senso la condizione della compatibilità con le risorse, considerato che l’art. 46 dello stesso CCNL prevede l’equivalenza dei costi tra il servizio di mensa e il buono pasto. La natura non assoluta ma condizionata delle obbligazioni è desunta proprio dalla previsione della compatibilità finanziaria. In via conclusiva, la Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, espresso in riferimento all’analoga disciplina del comparto sanità (Cass. n. 25622/2023), secondo cui la formulazione contrattuale non fa sorgere direttamente alcun diritto a favore dei dipendenti, né per l’istituzione del servizio né per le modalità sostitutive.
Una volta esclusa l’esistenza di un diritto soggettivo e di una correlata obbligazione dell’ente, la Corte ha ritenuto irrilevante la questione dell’onere della prova circa la disponibilità delle risorse finanziarie, essendo incontestato che le condizioni per l’istituzione del servizio si siano verificate solo in epoca successiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione giuridica. La decisione consolida il principio della natura non obbligatoria del servizio mensa per gli enti locali, subordinandone l’attivazione a una valutazione organizzativa e finanziaria rimessa alla loro autonomia.
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Nota della Redazione
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