Responsabilità di chi agisce per associazione non riconosciuta e decadenza ex art. 1957 c.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22335 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta, ex art. 38 c.c., è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. e del relativo termine semestrale di decadenza, decorrente dalla cessazione del rapporto obbligatorio principale. Tale responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza, ma all’attività negoziale concretamente svolta: chi la invoca deve provare tale attività, non essendo sufficiente la prova della carica rivestita. La responsabilità ha carattere accessorio, non sussidiario, rispetto a quella primaria dell’ente e la previsione del termine decadenziale non lede il diritto di azione del creditore.

Il Fatto

Un lavoratore, artiere ippico, aveva agito in giudizio nei confronti di due soci di un circolo ippico, associazione non riconosciuta, per ottenere il pagamento di differenze retributive. Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, avverso il quale i due soci avevano proposto opposizione.

Il tribunale aveva accolto l’opposizione, e la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione. I giudici di merito, assimilata la responsabilità personale e solidale di chi agisce per l’associazione alla fideiussione, avevano ritenuto applicabile l’art. 1957 c.c., dichiarando maturata la decadenza semestrale. Il rapporto di lavoro era cessato nel settembre 2009 e il lavoratore aveva agito in giudizio contro l’associazione solo nel 2013.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, con la prima censura, ha esaminato la violazione degli artt. 38 e 1957 c.c., rigettando il motivo. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui la responsabilità di chi agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta è una garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione. Di conseguenza, trova applicazione il termine di decadenza semestrale previsto dall’art. 1957 c.c., senza che tale assetto leda il diritto di azione del creditore, attesa la durata non meramente apparente del termine.

La Corte ha precisato che tale responsabilità non è connessa alla semplice titolarità della rappresentanza, ma all’attività negoziale concretamente svolta. L’onere di provare tale attività grava su chi invoca in giudizio la responsabilità, non essendo sufficiente dimostrare la carica ricoperta all’interno dell’ente. La responsabilità ha natura accessoria rispetto a quella principale dell’associazione ed è posta a tutela dei terzi che hanno fatto affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato.

Con il secondo motivo, il ricorrente aveva dedotto l’illegittimità costituzionale degli artt. 38 e 1957 c.c., in relazione a plurimi parametri costituzionali. La Corte ha respinto anche questa censura, richiamando i precedenti che hanno già valutato tali questioni come manifestamente infondate. Il termine decadenziale semestrale non è meramente apparente e consente al creditore di interromperne il decorso, sicché non lede il diritto di azione ex art. 24 Cost.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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