Condanna della P.A. al facere per immissioni intollerabili (Cass. civ. n. 29798/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice ordinario, in presenza di immissioni intollerabili prodotte dalla Pubblica Amministrazione, può condannare quest’ultima non solo al risarcimento del danno, ma anche all’adozione di misure volte a ricondurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, trattandosi di attività materiale soggetta al principio del neminem laedere e non di esercizio di discrezionalità amministrativa. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile ove la censura si risolva in una mera rivalutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito. Il conflitto tra motivazione e dispositivo è causa di nullità solo se insanabile, dovendosi interpretare il provvedimento nel suo complesso per individuare l’effettiva volontà del giudice.
Il Fatto
Alcuni residenti agivano nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da immissioni rumorose e da polveri sottili prodotte dal traffico veicolare su una strada di fronte alle loro abitazioni. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’amministrazione al risarcimento e ritenendo sufficiente per il contenimento dell’inquinamento acustico l’installazione di finestre autoventilanti a cura dei proprietari.
La Corte d’appello, in riforma, condannava il Comune a predisporre idonee misure per collocare un limite di velocità di 30 km/h nel tratto stradale interessato e a provvedere all’eliminazione delle immissioni sonore mediante pannelli fonoassorbenti, oltre a maggiorare il risarcimento per ciascun attore. Avverso tale decisione il Comune proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, rigettandoli. In primo luogo, ha dichiarato inammissibile il motivo con cui il Comune lamentava l’omesso esame del carattere episodico del superamento dei limiti per le polveri sottili. La Corte ha ribadito che il vizio di omesso esame è configurabile solo quando l’omissione investe un fatto storico e principale, non una questione o un punto della decisione. Nella specie, la censura mirava a contestare l’apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito, attività sottratta al sindacato di legittimità.
Quanto alla dedotta violazione della competenza amministrativa in materia di fissazione dei limiti di velocità, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la condanna della P.A. ad un facere, quale l’installazione di barriere o la riduzione della velocità, non integra un invasione della sfera discrezionale dell’amministrazione. Essa costituisce invece l’attuazione del principio del neminem laedere, trattandosi di attività materiale finalizzata a rimuovere una situazione di illiceità civilistica derivante da immissioni intollerabili.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla liquidazione equitativa del danno, perché proposta sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c. senza tuttavia contestare l’attribuzione dell’onere probatorio, bensì la valutazione delle prove. Per il motivo relativo alla moltiplicazione del risarcimento in favore degli eredi, la Corte ha chiarito che il conflitto tra motivazione e dispositivo non è insanabile quando la motivazione riveli l’effettiva volontà del giudice. Nel caso di specie, la motivazione chiariva che il credito risarcitorio era correlato alla qualità di proprietario ed abitante, sicché la condanna andava riferita agli attori originari e non agli eredi succeduti.
Implicazioni Pratiche
- Domanda di facere contro la P.A.: L’avvocato può chiedere al giudice ordinario la condanna della Pubblica Amministrazione all’adozione di misure materiali (es. installazione di barriere, limitazione del traffico) per far cessare immissioni intollerabili, senza che ciò configuri un’invasione della sfera discrezionale dell’ente.
- Impugnazione per omesso esame: Il motivo di cassazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve essere formulato indicando specificamente il “fatto storico” decisivo e controverso del quale si assume l’omessa considerazione, e non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Discrepanza motivazione-dispositivo: In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo sulla individuazione dei beneficiari di una condanna, l’esatta portata del provvedimento va desunta dall’interpretazione complessiva della sentenza, prevalendo la parte più attendibile per ricostruire la volontà del giudice.
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