Continuazione in executivis e divieto di reformatio in peius sulla pena unificata (Cass. pen. Sez. I n. 22449 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di un secondo giudizio, sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell’ordinamento e opera anche nella fase esecutiva, quindi rispetto alle ordinanze del giudice dell’esecuzione. Ne consegue che la necessità di rideterminare la pena a titolo di continuazione su fatti parzialmente già unificati non può comportare una modificazione peggiorativa rispetto alla pena già determinata in sede di precedente applicazione della continuazione. Il giudice dell’esecuzione deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione aveva riunito in continuazione, individuare quello più grave e operare su quella pena base autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti con il reato posto a base del nuovo computo. Gli aumenti non possono essere quantificati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bologna di applicare in executivis la continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze irrevocabili, tutte relative a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza con ordinanza del 10 novembre 2025, individuava il reato più grave in quello della sentenza sub 1) e rideterminava la pena in anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro seimila di multa, applicando aumenti per i reati satellite.
La difesa impugnava per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., avendo il giudice rideterminato l’aumento per la continuazione relativa ai reati sub 2) e sub 3) già fissato con precedente ordinanza del 6.4.2023. Con il secondo censurava la determinazione dell’aumento per i reati sub 4) senza lo scorporo di tutti i reati già unificati in continuazione dal giudice della cognizione.
La Motivazione della Corte
La Sezione I muove dalla sentenza n. 26460 del 11.04.2013, che ha affermato come la ridefinizione della pena complessiva su fatti parzialmente già unificati dal giudice dell’esecuzione non possa condurre a una modificazione peggiorativa rispetto a quella già determinata. Il principio si collega al divieto di bis in idem, che l’art. 649 cod. proc. pen. esprime e che opera anche nella fase esecutiva.
La Corte richiama poi la sentenza n. 17948 del 31.01.2024, secondo cui, quando la continuazione in sede esecutiva coinvolge più condanne e quella a pena più grave riguarda una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione, deve assumersi come pena base quella inflitta per la violazione più grave, prescindendo dall’aumento per i reati satellite, da determinare ex novo. Gli aumenti non possono superare quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 6296 del 24.11.2016.
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto scorporare tutti i reati già riuniti in continuazione, individuare quello più grave e operare aumenti autonomi per ciascun satellite, compresi quelli già unificati con il reato posto a base del nuovo computo, secondo il criterio indicato dalla sentenza n. 21424 del 19.03.2019.
Invece, dopo aver individuato il reato più grave, il giudice ha rideterminato l’aumento per i reati sub 2) e sub 3) in misura diversa e maggiore rispetto all’ordinanza del 6.4.2023, fissata in complessivi mesi otto di reclusione ed euro milleseicento di multa. Ha inoltre applicato un aumento unitario per i reati sub 4), senza scorporarli. Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza è annullata quanto alla determinazione della pena complessiva, con rinvio a nuovo giudice in diversa persona fisica, ai sensi della Corte costituzionale n. 183 del 9 luglio 2013.
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Nota della Redazione
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