Responsabilità da custodia per caduta su scalinata monumentale: onere della prova e condotta del danneggiato (Cass. civ. n. 29760/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, può integrare il caso fortuito escludente la responsabilità del custode quando, in ragione del dovere generale di ragionevole cautela, la situazione di pericolo era suscettibile di essere prevista e superata con l’adozione di normali cautele, e il comportamento del danneggiato costituisca un’evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Non è necessario che la condotta del danneggiato presenti i caratteri dell’imprevedibilità ed eccezionalità. L’allegazione generica di una caduta su una scala non equivale alla prova della caduta a causa della scala, ove non si forniscano elementi certi sulle condizioni della cosa nel punto esatto della caduta. La valutazione del giudice di merito sulla rilevanza causale della condotta del leso costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione non illogica.
Il Fatto
In data 5 luglio 2014, la ricorrente, mentre scendeva lungo la prima rampa della scalinata di Trinità dei Monti a Roma, cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni (lussazione del gomito sinistro con frattura, frattura del piede sinistro). La ricorrente conveniva in giudizio Roma Capitale per ottenere il risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., deducendo che la caduta era stata causata dallo stato di cattiva manutenzione dei gradini, disconnessi e consumati, e scivolosi. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 69/2025, rigettava l’appello, ritenendo che la ricorrente non avesse provato il nesso causale tra le condizioni della scalinata e il sinistro, e che la sua condotta imprudente integrasse il caso fortuito. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) secondo cui la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, ma può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, che può consistere anche nella condotta del danneggiato. La condotta del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando, in ragione del dovere generale di ragionevole cautela, la situazione di pericolo era suscettibile di essere prevista e superata con l’adozione di normali cautele, e il comportamento costituisca un’evenienza irragionevole o inaccettabile. Non è necessario che la condotta del danneggiato sia imprevedibile o eccezionale (Cass. n. 2482/2018; Cass. n. 11152/2023).
La Corte rileva che la Corte d’appello ha fornito una motivazione coerente e non illogica, fondata sulla genericità della descrizione della dinamica del sinistro, sulla mancata indicazione del punto preciso della caduta, sulla mancata produzione di fotografie, sulla mancata riproposizione delle istanze istruttorie, e sulle dichiarazioni della stessa ricorrente in sede di interrogatorio formale (tempo bello, visuale piena, assenza di persone davanti). La Corte d’appello ha quindi escluso la prova del nesso causale tra la cosa e il danno. La Cassazione ribadisce che l’allegazione generica di una caduta “su di una scala” non equivale alla prova della caduta “a causa della scala”, in assenza di elementi certi sulle condizioni della cosa nel punto esatto della caduta (Cass. n. 16666/2024).
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile, poiché la dedotta violazione dell’art. 2729 c.c. (presunzioni semplici) si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio, che è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non illogica. La Corte condanna inoltre la ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., per il carattere temerario del ricorso.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova del nesso causale: l’avvocato del danneggiato, in caso di caduta su bene pubblico, deve allegare e provare elementi specifici e concreti sulle condizioni della cosa nel punto esatto della caduta (fotografie, testimonianze, perizia), e non limitarsi a una generica descrizione della dinamica. La mancanza di tali elementi preclude la prova del nesso causale.
- Condotta del danneggiato e caso fortuito: l’avvocato del danneggiato deve contestare la valutazione del giudice di merito sulla sua condotta, dimostrando che la situazione di pericolo non era prevedibile o superabile con normali cautele, e che il suo comportamento non è stato irragionevole. In sede di ricorso per cassazione, la censura deve essere formulata come vizio di motivazione (nei limiti del minimo costituzionale), non potendosi chiedere una diversa valutazione dei fatti.
- Valutazione della prova presuntiva: l’avvocato del danneggiato, in caso di contestazione delle presunzioni semplici, deve dimostrare che il giudice ha violato i requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che la motivazione è illogica o contraddittoria. In mancanza, la censura è inammissibile in sede di legittimità.
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