Agevolazione “Tremonti ambiente”: per la Cassazione conta la data dell’investimento, non quella della dichiarazione (ord. 31327/2025)
Cassazione Civile, Sez. Tributaria, ordinanza 4 novembre 2025 (dep. 1 dicembre 2025), n. 31327 (Pres. Napolitano, Rel. Marconi) – R.G. 1582/2019
I fatti
Una società installa un impianto fotovoltaico nel 2010 e fruisce dell’agevolazione fiscale nota come “Tremonti ambiente” (art. 6, commi 13-19, legge 388/2000), facendola valere tramite una dichiarazione integrativa presentata nel 2013. L’Agenzia delle Entrate contesta la detassazione: l’agevolazione era stata abrogata a partire dal 26 giugno 2012 e, secondo l’Ufficio, un’attivazione così tardiva non rientrerebbe tra i “procedimenti avviati” prima di quella data, gli unici per i quali la vecchia disciplina resta applicabile. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale del Piemonte lo ribalta, dichiarandolo inammissibile perché tardivo rispetto al termine del 26 giugno 2012.
La società ricorre per cassazione, sostenendo che l’espressione “procedimenti avviati” equivalga, in questo contesto, a “investimenti effettuati”: e l’investimento nell’impianto fotovoltaico risale al 2010, ben prima dell’abrogazione.
La decisione della Cassazione
La Corte richiama un orientamento ormai consolidato: il beneficio “Tremonti ambiente” si sostanzia in una variazione in diminuzione operata direttamente in dichiarazione dei redditi, senza che sia necessaria alcuna istanza preventiva all’Amministrazione finanziaria. Non esiste, in altre parole, un “procedimento” amministrativo in senso proprio da avviare entro un termine. Il momento rilevante per stabilire quale disciplina si applichi, quindi, è quello in cui l’investimento ambientale è stato realizzato — la consegna dei beni, l’esborso dei costi — non quello, successivo e potenzialmente anche di molto, in cui il contribuente lo fa valere in dichiarazione.
Ai fini dell’applicabilità della disciplina previgente all’abrogazione dell’agevolazione “Tremonti ambiente”, rileva il momento in cui l’investimento agevolabile è stato effettuato, non quello — meramente dichiarativo — in cui il beneficio viene esposto in dichiarazione dei redditi.
L’esito
Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Perché questa decisione conta, in pratica
Per le imprese che hanno realizzato investimenti ambientali prima del 26 giugno 2012 e non hanno ancora fatto valere per intero il beneficio “Tremonti ambiente” — o lo hanno fatto con una dichiarazione integrativa presentata dopo quella data — il diritto alla detassazione non è perduto: ciò che conta, per la Cassazione, è quando l’investimento è stato effettuato, non quando viene esposto in dichiarazione. Una distinzione che può fare la differenza in tutti i contenziosi ancora aperti su questo beneficio.