Evasore totale e diritto alla detrazione IVA: la Cassazione applica il principio di neutralità anche a chi non ha mai fatturato (ord. 31406/2025)

Cassazione Civile, Sez. Tributaria, ordinanza 16 maggio 2025 (dep. 2 dicembre 2025), n. 31406 (Pres. Perrino, Rel. Succio) – R.G. 4998/2016

I fatti

A seguito di indagini di polizia giudiziaria su rimesse di denaro verso la Cina, l’Agenzia delle Entrate, attraverso indagini finanziarie, accerta che il contribuente ha svolto per anni un’attività d’impresa in totale evasione, mai dichiarata né fatturata. Ricostruisce induttivamente redditi e IVA per tre annualità. Il Tribunale riconosce come deducibili, ai fini reddituali, i costi corrispondenti ai prelevamenti registrati sui conti, ma nega il diritto alla detrazione dell’IVA, ritenendo indispensabile l’emissione di fattura. La Commissione tributaria regionale conferma il diniego sul punto IVA.

Il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi; il terzo, quello decisivo, lamenta la violazione del principio di neutralità dell’IVA.

La decisione della Cassazione

La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (tra le altre, le sentenze Idexx, Astone, CB e Fontana): gli obblighi di fatturazione e registrazione sono requisiti formali, non sostanziali, del diritto alla detrazione dell’IVA. La loro violazione non comporta automaticamente la perdita del diritto, a meno che l’Amministrazione non dimostri che il contribuente ha violato in modo fraudolento la maggior parte degli obblighi formali proprio allo scopo di sottrarsi all’imposta — circostanza che, nel caso di specie, l’Agenzia non aveva allegato né provato, essendosi limitata a contestare un “inesatto adempimento” degli obblighi.

Ne consegue che anche in caso di accertamento induttivo puro nei confronti di un “evasore totale” — che non ha mai emesso fatture né tenuto contabilità — la ricostruzione della maggiore materia imponibile va intesa comprensiva di IVA, e il contribuente conserva, in linea di principio, il diritto di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti. Tale diritto, precisa comunque la Corte, va esercitato entro il termine di decadenza previsto dalla legge.

Gli obblighi di fatturazione e registrazione costituiscono requisiti formali del diritto alla detrazione dell’IVA: la loro violazione non determina, di per sé, la perdita del diritto, salvo che l’Amministrazione finanziaria dimostri che il contribuente ha violato tali obblighi in modo sistematico e fraudolento, al fine di sottrarsi al pagamento dell’imposta.

L’esito

La Cassazione accoglie il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata limitatamente a tali punti e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Perché questa decisione conta, in pratica

Anche il contribuente scoperto come “evasore totale” — che non ha mai emesso fatture né tenuto contabilità — non perde automaticamente il diritto alla detrazione dell’IVA sui propri acquisti in sede di accertamento induttivo: l’Amministrazione finanziaria deve provare, con onere specifico, la natura fraudolenta e sistematica della violazione degli obblighi formali. Resta però fermo che il diritto alla detrazione va comunque esercitato entro termini di decadenza precisi: non può restare sospeso a tempo indeterminato in attesa dell’accertamento.

Scarica il testo integrale dell’ordinanza (PDF)

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