Teleriscaldamento e credito d’imposta: nella catena di gestori il tetto massimo dell’agevolazione resta unico (Cass. 366/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 366 del 7 gennaio 2026 (R.G.N. 24203/2020) — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Gian Paolo Macagno.

Il principio di diritto

L’art. 2, comma 138, della l. n. 244/2007, di interpretazione autentica dell’art. 8, comma 10, lettera f), della l. n. 448/1998, nel riconoscere al soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento (alimentata con biomassa o energia geotermica) e utente finale la facoltà di fruire del credito d’imposta, da un lato non priva di tale facoltà i gestori “a monte” e dall’altro consente all’utente-gestore di applicare l’agevolazione a sé stesso, come verso un utente finale terzo; ciò tuttavia non può comportare il superamento dello sconto massimo concedibile all’utente finale e, corrispondentemente, della misura massima del credito fiscale che lo Stato si impegna a riconoscere (originariamente 20 lire, poi 42,50 lire per ogni kWh). In caso di pluralità di gestori il tetto è comune e unico: il gestore successivo prende atto dell’erosione del massimale già utilizzato a monte.

Il fatto

Una società agricola del settore florovivaistico, con serre riscaldate a calore geotermico, gestiva un tratto di rete di teleriscaldamento ed era al tempo stesso utente finale dell’energia. Il calore geotermico transitava prima nel condotto di una società “a monte” (che, applicando l’agevolazione all’utente, maturava un credito d’imposta pari allo sconto praticato) e poi nel condotto della società agricola. L’Agenzia delle entrate aveva recuperato IRES per 189.289,21 euro, disconoscendo parzialmente il credito d’imposta portato in compensazione dalla società.

La Commissione tributaria regionale della Toscana, pur riconoscendo alla società la qualità di gestore-utente finale legittimato al credito, aveva statuito che essa potesse fruirne solo nei limiti del residuo massimale, detratto il credito già utilizzato dal gestore a monte. La contribuente ricorreva sostenendo di essere l’unico gestore legittimato, con esclusione delle transazioni precedenti e conseguente illegittimità delle fatturazioni del produttore a monte.

La motivazione

La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’agevolazione dell’art. 8, comma 10, lett. f), l. n. 448/1998 (credito d’imposta da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale, esteso dal 2001 al teleriscaldamento geotermico) è stata oggetto di interpretazione autentica con l’art. 2, comma 138, l. n. 244/2007, che la estende al caso in cui il gestore coincida con l’utilizzatore dell’energia. La tesi della contribuente — unicità del soggetto distributore, ricavata dalla circolare n. 95/E del 2001 — è superata dai successivi documenti di prassi e smentita dalla norma interpretativa: la disposizione non priva i gestori a monte della facoltà di fruire del credito.

La ratio dell’incentivo — ridurre le emissioni favorendo le fonti rinnovabili a beneficio dell’utente finale — è realizzata stanziando un importo massimo, che costituisce lo sforzo che lo Stato intende sostenere. Ne consegue che, in presenza di più gestori, tutti sono legittimati ad attivare il meccanismo, ma devono rispettare un comune tetto massimo: la misura dello sconto praticato (e del credito maturato) da ciascuno riduce lo spazio disponibile per gli altri, e il vantaggio complessivo non può superare la misura del credito parametrata sul prezzo di cessione all’utente finale, pena una forma di finanziamento estranea alla ratio. Se il gestore iniziale ha optato per lo sconto massimo, il gestore successivo si limita a trasferire sul cliente lo sconto già ricevuto. Il ricorso è rigettato; spese compensate per la novità delle questioni.

Implicazioni pratiche

La sentenza è rilevante per le imprese che operano nel teleriscaldamento da fonti rinnovabili e per i loro consulenti fiscali. Il punto qualificante — affermato in assenza di precedenti di legittimità in termini — è che l’agevolazione ha un tetto unico per l’intera “catena” di gestori: la coincidenza tra gestore e utente finale non moltiplica il beneficio, ma consente solo di applicarlo a sé stessi entro il massimale complessivo già eroso a monte.

Sul piano operativo emergono due indicazioni. Prima: nelle filiere con più gestori successivi conviene regolare a monte, con convenzioni preventive, la ripartizione dello sconto e del credito, per evitare che l’iniziativa del primo gestore consumi il massimale a danno degli altri. Seconda: chi porta in compensazione il credito d’imposta deve verificare quanto già utilizzato dai soggetti a monte, perché il disconoscimento del “doppio” credito — come qui — regge, e l’eccedenza recuperata a titolo di imposta resta a carico del contribuente.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *