Rinvio alle Sezioni Unite sulla natura dell’eccezione di convivenza ultra-triennale (Cass. civ. n. 30993/2025)
Principi di diritto (Massima)
La durata ultra-triennale della convivenza come coniugi, in quanto espressiva di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato, costituisce una situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ai sensi dell’art. 8, n. 2, dell’Accordo di modificazione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984. La Prima Sezione civile, non condividendo il principio delle Sezioni Unite (Cass. n. 16379/2014) che qualifica tale convivenza come eccezione in senso stretto, rimette la causa alle Sezioni Unite per valutare se la stessa sia invece rilevabile d’ufficio, trattandosi di ordine pubblico processuale.
Il Fatto
Con sentenza del 3 luglio 2024, la Corte d’appello di Bari dichiarava l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, contratto nel 1978, per grave difetto di discrezione di giudizio e incapacità del marito di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Il marito aveva chiesto la delibazione nel 2023, a distanza di oltre 20 anni dalla separazione (avvenuta nel 2002) e dopo la nascita di due figli (1979 e 1983). La moglie, costituendosi in giudizio, eccepiva la convivenza ultra-triennale come coniugi e chiedeva di negare la delibazione per contrasto con l’ordine pubblico italiano. Tuttavia, la Corte d’appello riteneva l’eccezione tardiva, in quanto proposta oltre il termine per la comparsa di risposta, trattandosi di eccezione in senso stretto.
La moglie proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del diritto di difesa e dell’ordine pubblico, sostenendo che la lunga convivenza dovesse essere rilevata d’ufficio. Il marito resisteva. All’udienza, il Pubblico Ministero chiedeva la rimessione alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione civile ha rimesso la causa alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374, terzo comma, c.p.c., non condividendo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014. In quella pronuncia, le Sezioni Unite avevano stabilito che la convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano ostativa alla delibazione, ma che tale eccezione deve essere proposta dal coniuge convenuto a pena di decadenza nella comparsa di risposta, trattandosi di eccezione in senso stretto.
La Sezione semplice, pur condividendo la sostanza del principio (la convivenza ultra-triennale è ostativa alla delibazione), intende rimeditare la qualificazione processuale. Sostiene che, poiché la prolungata convivenza esprime il matrimonio-rapporto e costituisce ordine pubblico, dovrebbe essere rilevabile d’ufficio dal giudice, una volta che i fatti che la integrano risultino dagli atti. Richiama il principio generale per cui le eccezioni di merito sono di regola rilevabili d’ufficio, salvo che la legge non le riservi espressamente alla parte. La complessità fattuale della convivenza non giustifica una deroga a tale principio, e l’assimilazione alla separazione triennale per il divorzio (art. 3 legge n. 898/1970) non è calzante, perché quella norma riguarda una condizione per l’esercizio di un’azione costitutiva, non un limite all’efficacia di una sentenza straniera.
La Sezione sottolinea che il trascorrere del tempo nel diritto delle persone e delle famiglie è fattore di evoluzione, e che i fatti della vita sono portatori di una prescrittività normativa. L’eccezione in senso stretto, con la sua decadenza, rischia di ridurre la tutela del coniuge debole, che potrebbe non aver tempestivamente eccepito la convivenza, mentre l’ordine pubblico dovrebbe operare anche in assenza di iniziativa di parte. La Corte ha quindi rimesso la causa alle Sezioni Unite per una complessiva rimeditazione, chiedendo di valutare se la convivenza ultra-triennale, quale situazione di ordine pubblico, debba essere rilevata d’ufficio dal giudice della delibazione.
Implicazioni Pratiche
- Incertezza sulla natura dell’eccezione: In attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite, l’avvocato che assiste il coniuge convenuto in un procedimento di delibazione di nullità canonica deve, a ogni effetto, eccepire tempestivamente la convivenza ultra-triennale come coniugi nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, seguendo l’orientamento attuale (Cass. n. 16379/2014), non potendo confidare sulla rilevabilità d’ufficio, che è oggetto di rinvio alle Sezioni Unite.
- Possibile modifica del principio: Se le Sezioni Unite dovessero rivedere il principio, la convivenza ultra-triennale diverrebbe rilevabile d’ufficio, anche se non eccepita tempestivamente; l’avvocato del coniuge che chiede la delibazione dovrebbe quindi essere pronto a contestare in ogni stato e grado del giudizio la sussistenza di una lunga convivenza, anche in assenza di eccezione di controparte, poiché potrebbe essere rilevata d’ufficio dal giudice.
- Onere probatorio e allegazione: L’avvocato del coniuge convenuto deve allegare e provare i fatti specifici e rilevanti che integrano la convivenza come coniugi (nascita dei figli, durata della coabitazione, comunione di vita), anche mediante presunzioni, per porre il giudice nelle condizioni di rilevare d’ufficio la situazione di ordine pubblico, qualora il principio venisse modificato.
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