Assegno divorzile: le fideiussioni prestate a favore dell’attività dell’ex coniuge valgono come apporto compensativo-perequativo (Cassazione 20749/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 20749 del 18 giugno 2026 (R.G.N. 4192/2025) — Presidente Laura Tricomi, Relatore Annamaria Casadonte

Il principio di diritto

L’assegno divorzile, avente funzione anche compensativo-perequativa, presuppone il rigoroso accertamento che lo squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, presente al momento del divorzio, sia effetto del sacrificio del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari; esso va adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche — come il rilascio di garanzie — restando così assorbito l’eventuale profilo strettamente assistenziale. Il mantenimento del figlio maggiorenne va revocato una volta raggiunta l’autosufficienza economica, mentre permane per il figlio non ancora autosufficiente, in difetto di prova del sopravvenuto depauperamento del genitore obbligato.

Il fatto

In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello elevava a 1.000 euro l’assegno divorzile in favore della ex moglie e revocava il mantenimento del figlio maggiorenne, ormai autosufficiente in quanto percettore di un reddito da borsa di studio, confermando il mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente (700 euro oltre al 70% delle spese straordinarie) e l’assegnazione della casa coniugale.

La corte territoriale valorizzava l’apporto determinante della moglie all’avviamento e alla realizzazione dell’attività libero-professionale del marito, avendo ella sottoscritto nel tempo fideiussioni specifiche e omnibus, ad alcune delle quali resta ancora vincolata per effetto di proroghe protrattesi nel tempo, con grave pregiudizio per la sua capacità economica presente e futura; rilevanti anche l’età, la lunga durata del matrimonio e la notevole sperequazione economica a favore del marito. L’ex marito ricorreva per cassazione con due motivi; la ex moglie resisteva con controricorso.

La motivazione

Il primo motivo — rideterminazione dell’assegno divorzile su mere presunzioni ed erronea valutazione della sperequazione economica — è inammissibile, avendo la corte territoriale deciso in conformità al consolidato orientamento di legittimità. L’assegno divorzile, a funzione anche compensativo-perequativa, presuppone il rigoroso accertamento che lo squilibrio sia effetto del sacrificio del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari; in assenza di prova di tale nesso causale, esso si giustifica solo per esigenze strettamente assistenziali. Va adeguato all’apporto del richiedente che dimostri di aver contribuito significativamente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge, anche mediante il rilascio di garanzie, con assorbimento del profilo assistenziale. Nella specie la decisione poggia su un rigoroso accertamento istruttorio — e non su presunzioni — che ha evidenziato la rilevante capacità economica e patrimoniale del marito e il concreto contributo della moglie attraverso le garanzie assunte a suo favore.

Il secondo motivo — conferma del mantenimento della figlia e del 70% delle spese straordinarie, senza considerare gli oneri economici sopravvenuti per la nascita di un’altra figlia — è inammissibile perché attinge la valutazione di merito. La sentenza ha esaminato distintamente la posizione dei due figli: per l’uno è stata ritenuta provata la raggiunta autosufficienza, con conseguente revoca; per l’altra, maggiorenne ma non autosufficiente, è stata motivata la conferma e il rigetto della domanda di riduzione, in applicazione della giurisprudenza sulla prova dell’autosufficienza e sulla dimostrazione del depauperamento allegato. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con spese a carico del ricorrente.

Implicazioni pratiche

Chi chiede l’assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa deve dimostrare che lo squilibrio economico deriva dal proprio sacrificio a favore della famiglia e dell’attività dell’altro coniuge: contano non solo il lavoro di cura, ma anche le risorse economiche messe a disposizione, comprese le garanzie personali come le fideiussioni, specie se restano vincolanti anche dopo il divorzio. Sul mantenimento dei figli maggiorenni, la revoca segue la prova della raggiunta autosufficienza economica; chi invoca la riduzione per oneri sopravvenuti — come la nascita di un altro figlio — deve provare l’effettivo depauperamento, non potendo limitarsi ad allegarlo. In sede di legittimità, la rivalutazione del merito di questi accertamenti è preclusa.

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