Furto senza querela: la contestazione suppletiva dell’aggravante non salva la procedibilità (Cass. pen. Sez. V n. 24789/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.: è priva di efficacia la contestazione suppletiva, ad opera del pubblico ministero, della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., che renderebbe il reato procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. pen. come modificato dalla riforma Cartabia. Resta fermo che, nel furto di energia elettrica, l’aggravante della destinazione a pubblico servizio è configurabile anche in caso di allacciamento abusivo mediante bypass ai terminali collocati in proprietà privata, rilevando la destinazione finale dell’energia distolta dal servizio, non l’esposizione alla pubblica fede durante il transito in rete.
Il Fatto
L’imputato veniva condannato dal Tribunale di Trani, con conferma della Corte di appello di Bari, per furto di energia elettrica: secondo l’impostazione accusatoria si sarebbe appropriato, al fine di trarne profitto, di un quantitativo di circa 14.000 kw, del valore di circa € 12.500,00, sottraendolo alla società erogatrice. I giudici di merito ritenevano applicabile l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità ex art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., contestata dal pubblico ministero in via suppletiva all’udienza del 14 ottobre 2024.
Il fatto era anteriore all’entrata in vigore della riforma Cartabia, che ha reso il furto, anche aggravato, punibile a querela salvo le ipotesi di procedibilità d’ufficio del nuovo art. 624, comma 3; per i fatti pregressi, l’art. 85 d.lgs. n. 150/2022 faceva decorrere il termine trimestrale di querela dal 30 dicembre 2022. La persona offesa non presentava querela nel termine. L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi: inefficacia della contestazione suppletiva dell’aggravante, intervenuta dopo la scadenza del termine di querela e nemmeno alla prima udienza utile, con conseguente dovere del giudice di dichiarare l’improcedibilità; insussistenza dell’aggravante nel furto commesso mediante bypass all’interno dell’immobile nella propria disponibilità; erronea rilevanza attribuita alla recidiva. Il Procuratore generale concludeva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo: per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, il furto anche pluriaggravato è divenuto punibile a querela, con procedibilità d’ufficio nei soli casi del nuovo art. 624, comma 3 — persona offesa incapace, circostanze ex art. 625, n. 7 (salvo il fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede) e n. 7-bis. Il regime si applica anche ai fatti anteriori, con termine di querela decorrente dal 30 dicembre 2022 ex art. 85.
Sul nodo controverso — la sorte della contestazione suppletiva dell’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio, effettuata dopo l’inutile decorso del termine — la sentenza dà conto del contrasto formatosi in giurisprudenza. Un primo orientamento imponeva al giudice, preso atto della mancata querela, la pronuncia di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., negando al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. Un secondo orientamento — seguito dalla sentenza impugnata — ammetteva la contestazione suppletiva, quale esercizio del potere-dovere di azione penale per un reato effettivamente circostanziato; talune pronunce la circoscrivevano alla prima udienza dibattimentale successiva alla scadenza del termine. La questione, rimessa dalla Quarta Sezione con ordinanza n. 38973 dell’11 novembre 2025, è stata risolta dalle Sezioni Unite il 26 marzo 2026: come risulta dall’informazione provvisoria n. 6/2026, decorso il termine ex art. 85 senza querela, il giudice rileva immediatamente la causa di non procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
L’applicazione del principio al caso concreto è lineare: il termine era decorso senza querela e i giudici di merito avevano ritenuto efficace un’aggravante contestata solo all’udienza del 14 ottobre 2024. La contestazione suppletiva è invece priva di efficacia, e il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare immediatamente l’improcedibilità. Ne segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è improcedibile per mancanza di querela.
Per completezza la Corte esamina il secondo motivo, giudicandolo infondato: nel furto di energia elettrica l’aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. è configurabile anche quando la sottrazione avvenga mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in proprietà privata, poiché rileva non l’esposizione alla pubblica fede dell’energia in transito nella rete, ma la destinazione finale a un pubblico servizio dal quale l’energia viene distolta, destinazione che permane anche in tale ipotesi. Il terzo motivo, sulla recidiva, resta assorbito, non incidendo sulla procedibilità.
Implicazioni Pratiche
- Verificare la querela in ogni furto ante-Cartabia: nei procedimenti per fatti anteriori al 30 dicembre 2022, controllare se la querela è stata proposta entro il termine ex art. 85. In difetto, l’improcedibilità va eccepita immediatamente e resta deducibile in ogni stato e grado: la contestazione suppletiva dell’aggravante ex art. 625, n. 7, sopravvenuta alla scadenza, non sana il difetto.
- Distinguere procedibilità e configurabilità: l’inefficacia della contestazione tardiva opera sul piano processuale e non tocca il merito dell’aggravante. Nei procedimenti con querela tempestiva o contestazione originaria, la tesi del bypass in proprietà privata non esclude l’art. 625, n. 7: la difesa non può contare su questo argomento sostanziale.
- Monitorare il deposito delle Sezioni Unite: il principio è applicato sulla base dell’informazione provvisoria. Nei ricorsi pendenti su contestazioni suppletive analoghe, richiamare la decisione delle Sezioni Unite del 26 marzo 2026 e, appena depositata la motivazione, verificarne la portata su questioni collegate, come la sorte dei giudizi in cui l’aggravante era stata contestata entro la prima udienza utile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.