Sanzioni CONSOB per irregolarità nel prospetto informativo: confermata la sanzione all’ex amministratore delegato di banca (ord. 32044/2025)
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza n. 32044 del 9 dicembre 2025, Pres. Falaschi, Rel. Caponi, R.G. n. 22544/2019.
I fatti
CONSOB ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 euro, ai sensi dell’art. 94 del Testo Unico della Finanza, nei confronti dell’ex amministratore delegato e direttore generale di un istituto bancario, per irregolarità riscontrate nel prospetto informativo relativo a un’operazione di aumento di capitale del 2014, in relazione, tra l’altro, alla mancata adeguata rappresentazione di operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione delle azioni (i cosiddetti “finanziamenti baciati”).
Il ricorso
Il sanzionato propone ricorso per cassazione articolato su cinque motivi, contestando, tra l’altro, il mancato accoglimento di un’istanza di esibizione documentale, la natura sostanzialmente penale della sanzione (con conseguente invocazione del principio del favor rei), il carattere perentorio del termine di 200 giorni previsto per la conclusione del procedimento sanzionatorio CONSOB, e la legittimità dell’irrogazione di più sanzioni per condotte distinte nell’ambito dello stesso procedimento.
La decisione
La Cassazione respinge tutti e cinque i motivi di ricorso. In particolare, esclude che la sanzione CONSOB ex art. 94 TUF abbia natura sostanzialmente penale idonea a giustificare l’applicazione del favor rei, richiamando l’art. 191 TUF; qualifica come ordinatorio, e non perentorio, il termine di 200 giorni per la conclusione del procedimento sanzionatorio; ritiene legittima l’irrogazione di sanzioni distinte per condotte autonome, escludendo che ciò integri una violazione del divieto di doppia sanzione per il medesimo fatto o richieda l’applicazione del cumulo giuridico.
Il termine di 200 giorni previsto per la conclusione del procedimento sanzionatorio CONSOB ha natura ordinatoria e non perentoria; l’irrogazione di più sanzioni in relazione a condotte distinte, ancorché accertate nell’ambito del medesimo procedimento, non viola il principio del concorso formale né richiede l’applicazione del cumulo giuridico.
L’esito
Il ricorso è integralmente rigettato, con conferma della sanzione irrogata.
Perché questa decisione conta, in pratica
La pronuncia consolida un orientamento rigoroso sulle garanzie procedimentali invocabili dai soggetti sanzionati da CONSOB: il mancato rispetto del termine di 200 giorni non determina di per sé l’illegittimità della sanzione, e amministratori e dirigenti bancari coinvolti in irregolarità relative a prospetti informativi non possono contare sulle garanzie tipiche del procedimento penale. Per il settore bancario e finanziario resta quindi essenziale curare con particolare attenzione la trasparenza informativa nelle operazioni di raccolta di capitale, incluse le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione di azioni.