Insider trading e sanzioni CONSOB: la Cassazione impone la rideterminazione retroattiva della sanzione più favorevole (sent. 31668/2025)

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 22 maggio 2025 (dep. 4 dicembre 2025), n. 31668 (Pres. Falaschi, Rel. Amato) – R.G. 25332/2020

I fatti

Un amministratore indipendente e vicepresidente del CdA di una società, oltre che membro di più comitati (esecutivo, remunerazione, controllo e rischi, operazioni con parti correlate, strategico), acquista 14.287 azioni della società poche ore prima della diffusione al mercato, a mercati chiusi, della notizia di un’operazione di cessione del 45% del capitale sociale e della conseguente OPA obbligatoria totalitaria. CONSOB gli contesta l’illecito di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) come “insider secondario”, irrogandogli una sanzione pecuniaria di 120.000 euro, una sanzione interdittiva di due mesi e la confisca. La Corte d’appello di Brescia rigetta l’opposizione dell’incolpato, salvo ridurre l’oggetto della confisca al solo profitto per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale.

Il ricorso

Cinque motivi: mancato accesso agli atti; violazione del diritto a essere sentiti dinanzi alla Commissione CONSOB (non solo dinanzi all’Ufficio Sanzioni); vizi della prova indiziaria (violazione delle regole sulla formazione della prova presuntiva, doppia presunzione); mancata rideterminazione della sanzione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019, che ha dichiarato incostituzionale l’esclusione della retroattività delle modifiche più favorevoli al regime sanzionatorio dell’art. 187-bis TUF.

La decisione

La Cassazione respinge i primi quattro motivi. Sull’accesso agli atti, la tardiva produzione di un verbale non lede il diritto di difesa se l’incolpato non contesta l’esaustività della documentazione né chiede altri atti. Sul contraddittorio procedimentale, la Corte ribadisce che le garanzie di cui all’art. 18 legge 689/1981 non impongono una doppia audizione (istruttoria e decisoria): basta che prima della sanzione siano stati contestati gli addebiti e valutate le controdeduzioni, essendo il pieno controllo giurisdizionale successivo a garantire il giusto processo anche per sanzioni di natura sostanzialmente penale. Sulla prova indiziaria, la Corte conferma la correttezza del metodo utilizzato dai giudici di merito: esame analitico dei singoli indizi seguito da una valutazione sintetica complessiva, che nel caso di specie — tempistica dell’acquisto, incoerenza con l’operatività pregressa, uso di un dossier titoli intestato alla moglie, mancata comunicazione di internal dealing, contatti con soggetti iscritti nel registro degli insider — integra un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, senza incorrere nel vizio della doppia presunzione.

Accoglie invece il quinto motivo: la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019, pubblicata dopo la proposizione dell’opposizione ma con effetto retroattivo, ha eliminato la “quintuplicazione” dei minimi e massimi edittali delle sanzioni per abuso di informazioni privilegiate; il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto rideterminare d’ufficio la sanzione entro la nuova cornice edittale (da 20.000 a 3 milioni di euro, anziché da 100.000 a 15 milioni), a prescindere dalla tardività dell’istanza di parte.

In materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d’ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d’impugnazione.

L’esito

La Cassazione accoglie il quinto motivo, cassa la sentenza limitatamente a tale punto e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per la rideterminazione della sanzione entro la nuova cornice edittale.

Perché questa decisione conta, in pratica

Per chi è stato sanzionato da CONSOB per abuso di informazioni privilegiate sotto la vigenza della cornice edittale “quintuplicata” (100.000-15 milioni di euro), resta aperta la possibilità di ottenere la rideterminazione della sanzione secondo i minimi e massimi originari (20.000-3 milioni), anche a distanza di anni e anche se l’istanza è stata presentata prima della sentenza della Consulta: il principio del favor rei nelle sanzioni sostanzialmente penali si applica d’ufficio, superando le preclusioni processuali ordinarie.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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