Locazione a uso diverso: la sospensione feriale segue il tema deciso in primo grado, non la domanda nuova introdotta in appello
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 32872/2025, depositata il 17 dicembre 2025 (R.G. n. 23771/2022) – Pres. Frasca, Rel. Tassone.
I fatti
Una società immobiliare locatrice aveva agito nei confronti di un Consorzio conduttore. Il giudizio di primo grado, avente ad oggetto un’opposizione a precetto proposta dal Consorzio (esecuzione non ancora iniziata), si era concluso con una sentenza del Tribunale di Roma favorevole al Consorzio per l’importo eccedente una certa soglia. In appello, la società locatrice aveva introdotto una nuova domanda di accertamento della data di effettivo rilascio dell’immobile — rilevante ai fini del calcolo dell’indennità di occupazione — dichiarata inammissibile per novità dalla Corte d’Appello di Roma.
Il ricorso
La società locatrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per non aver la Corte d’Appello valutato la fondatezza della pretesa ex art. 1590 c.c. relativa al ritardato rilascio dell’immobile.
La decisione
La Cassazione ha anzitutto rilevato, in via preliminare e assorbente, la tardività del ricorso: il giudizio di primo grado, riguardando un’opposizione a precetto e non ancora un’esecuzione, non era soggetto alla sospensione feriale dei termini; la circostanza che in appello fosse stata introdotta inammissibilmente una domanda nuova, in sé soggetta alla sospensione, non muta il regime di sospensione applicabile all’intera controversia, pena l’elusione dei termini di decadenza da parte di chi, decorso il termine nella causa non sospesa, introducesse ad arte una domanda soggetta a sospensione. Il Collegio ha comunque rilevato che, anche a voler superare la tardività, il motivo sarebbe stato inammissibile per erronea qualificazione del vizio dedotto e comunque infondato nel merito.
La causa introdotta in primo grado come non soggetta a sospensione dei termini per il periodo feriale, qualora con l’appello venga inammissibilmente introdotta una nuova domanda, resta soggetta alla sospensione, sicché l’impugnazione della sua declaratoria di inammissibilità in cassazione non soggiace alla sospensione.
L’esito
Ricorso dichiarato inammissibile per tardività e, in subordine, comunque infondato nel merito.
Perché questa decisione conta, in pratica
Una precisazione di rilievo pratico per chi gestisce contenziosi locatizi: il regime di sospensione feriale dei termini si determina in base alla natura della domanda originaria di primo grado e non muta per effetto dell’introduzione, sia pure inammissibile, di domande nuove in appello. Un monito a calcolare con attenzione i termini di impugnazione già nella fase introduttiva del giudizio, senza fare affidamento su un’estensione dei termini ottenuta indirettamente tramite domande tardive.