Riscaldamento centralizzato: ripristino dovuto anche se altri condòmini hanno impianto autonomo (Cass. civ. n. 31678/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condominio, il diritto del condomino al ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato, soppresso con delibera assembleare dichiarata illegittima, non integra abuso del diritto ex art. 833 cod. civ., essendo irrilevante l’onerosità per gli altri condòmini delle opere necessarie, né la circostanza che questi, nel frattempo, si siano dotati di impianti autonomi. L’interesse ad agire del condomino non viene meno per la sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione, né per il fatto che egli possa ottenere, a titolo risarcitorio, il ristoro del costo per la realizzazione di un impianto autonomo. In sede di rinvio, il giudice è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla sentenza di cassazione e ai presupposti di fatto ivi accertati, non potendo riesaminare questioni precluse o introdurre nuovi accertamenti istruttori, come la verifica dell’esistenza di un impianto autonomo in capo al condomino.
Il Fatto
Un condomino, proprietario di due unità immobiliari, conveniva in giudizio il condominio per ottenere il ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato, disattivato in seguito a una delibera assembleare del 1991, successivamente dichiarata illegittima e annullata con sentenza passata in giudicato. Il Tribunale accolse la domanda, qualificata come possessoria. La Corte d’appello di Bari, in riforma, riqualificò la domanda come petitoria ed emulativa, rigettandola. La Cassazione (sentenza n. 1209/2016) accolse il ricorso del condomino, enunciando il principio per cui la pretesa al ripristino non configura abuso del diritto. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Bari, conformandosi al principio, riconobbe il diritto al ripristino. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione, eccependo il sopravvenuto difetto di interesse, l’abuso del diritto e la mancata ammissione di una consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo (difetto di interesse), ha richiamato il principio per cui l’interesse ad agire deve sussistere fino al momento della decisione, ma la sopravvenuta impossibilità di eseguire la prestazione non determina la cessazione della materia del contendere né estingue l’interesse ad agire. Il condomino ha diritto a una pronuncia di merito che accerti la lesione del diritto soggettivo, non essendo la tutela risarcitoria alternativa al ripristino, come già affermato nella sentenza di legittimità n. 1209/2016. La Corte ha, inoltre, rilevato che il giudice del rinvio era vincolato dal principio di diritto e dai presupposti di fatto accertati dalla Cassazione, e che il condominio non aveva provato che il condomino si fosse dotato di impianto autonomo.
Sul secondo motivo (abuso del diritto), la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sollecitava una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, e perché la questione dell’emulatività era già stata definitivamente risolta dalla precedente sentenza della Cassazione, che aveva escluso l’abuso. Infine, sul terzo motivo (omessa consulenza tecnica), la Corte ha ribadito che il giudizio di rinvio ha natura chiusa e il giudice è vincolato ai presupposti di fatto accertati; non era, quindi, possibile disporre una consulenza per accertare se il condomino avesse un impianto autonomo, questione estranea al perimetro del giudizio di rinvio e non dedotta tempestivamente.
Implicazioni Pratiche
- Inopponibilità della scelta unilaterale dei condòmini: il condomino che abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato che dichiara illegittima la delibera di soppressione del riscaldamento centralizzato conserva il diritto al ripristino, anche se gli altri condòmini si sono nel frattempo dotati di impianti autonomi. L’avvocato deve eccepire il giudicato e insistere per l’esecuzione in forma specifica, non limitandosi a chiedere il risarcimento del danno.
- Limiti del giudizio di rinvio: in sede di rinvio dopo cassazione, il giudice non può riesaminare questioni già precluse o disporre consulenze tecniche su fatti non dedotti tempestivamente o estranei al principio enunciato. La difesa del condominio non può introdurre nuovi argomenti (es. la presenza di un impianto autonomo del condomino) per eccepire il difetto di interesse, se tali circostanze non erano state allegate e provate nei gradi precedenti.
- Abuso del diritto ed emulatività: il diritto al ripristino di un servizio comune, illegittimamente soppresso, non può essere qualificato come emulativo ai sensi dell’art. 833 c.c., perché l’atto del condomino è finalizzato a ottenere un’utilità (il riscaldamento centralizzato) e non è obiettivamente dannoso senza alcuna utilità. La difesa del condominio che eccepisca l’emulatività deve dimostrare che la pretesa è priva di qualsiasi utilità per il richiedente, circostanza che nella specie è stata esclusa dal giudicato.
Nota della Redazione
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