Diritto di critica dell’amministratore di condominio e doppia conforme (Cass. civ. Sez. III n. 3498 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di diffamazione, l’esimente dell’esercizio del diritto di critica non costituisce espressione di un diritto potestativo, da esercitare nel momento in cui viene proposta l’eccezione, ma integra un diritto sostanziale già esercitato. Ne consegue che la relativa deduzione non ha natura di eccezione in senso stretto e che il giudice civile, ove debba accertare il carattere diffamatorio di un fatto, è tenuto a rilevare tutte le circostanze allegate e provate, atteso che l’esistenza di una esimente esclude il carattere illecito del fatto. Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis. In regime di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono tra loro diverse.

Il Fatto

Un condomino, in proprio e in qualità di erede di due congiunti, conveniva in giudizio l’amministratore di condominio chiedendone la condanna al risarcimento per pretesa responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in relazione a una comunicazione inviata agli altri condomini e ritenuta lesiva del decoro e della reputazione della propria famiglia.

Il Tribunale di Bologna rigettava la domanda; la Corte d’appello di Bologna confermava integralmente la decisione di primo grado. Il condomino proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in nove motivi, al quale l’amministratore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i motivi relativi a pretese omissioni di pronuncia e omesso esame di fatti decisivi. Il primo motivo è dichiarato inammissibile: chi deduca la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata pronuncia su un motivo di appello deve precisare, a pena di inammissibilità, che quel motivo è stato mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni.

I motivi secondo, terzo e settimo sono parimenti inammissibili. La Corte richiama l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile, e il principio della doppia conforme: non è consentito ricorrere ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. avverso una sentenza d’appello che confermi integralmente quella di primo grado, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni, onere nella specie non assolto.

Il quarto motivo, sulla pretesa omessa pronuncia in ordine alla responsabilità aquiliana, è infondato. La Corte territoriale ha escluso qualsiasi irregolarità nelle condotte dell’amministratore e ha esaminato la doglianza sulla divulgazione di informazioni non veritiere, ricordando che l’amministratore ha non solo il diritto ma anche il dovere di informare i condomini sui contenziosi e sulle morosità. I toni polemici non integrano attacco personale, e la comunicazione restò all’interno della compagine condominiale.

Il quinto motivo è infondato: la Corte d’appello non è incorsa in ultrapetizione nel richiamare l’esimente del diritto di critica. Il giudice civile deve rilevare d’ufficio tutte le circostanze allegate e provate che escludano il carattere diffamatorio del fatto, principio affermato dalle Sezioni Unite e ribadito in questa sede.

Il sesto motivo è inammissibile, poiché volto a ottenere un nuovo accertamento dei fatti e una rivalutazione del merito, non consentiti in sede di legittimità. Infondato è l’ottavo motivo, relativo al contributo unificato per la chiamata del terzo non ammessa. Inammissibile, infine, il nono motivo, che si risolve in un non motivo. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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