Bancarotta fraudolenta documentale: il prestanome risponde solo se consapevole degli scopi del vero amministratore, non per la sola carica formale

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 40239/2025, ud. 24 novembre 2025, dep. 15 dicembre 2025, R.G. 30998/2025 — Pres. Scarlini, Rel. Morosini.

I fatti

La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna di due imputati per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare), quali amministratore di fatto e amministratore di diritto di una società cooperativa fallita, per aver omesso di tenere tutte le scritture contabili a partire dal 2012.

Il ricorso

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso, in via distinta. L’amministratore di fatto ha contestato la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta anziché semplice, assumendo l’assenza del dolo specifico. L’amministratore di diritto — mero prestanome del fratello, effettivo gestore della società — ha lamentato l’assenza del dolo specifico in capo a sé, sostenendo che la Corte d’appello avesse valorizzato esclusivamente il ruolo formale ricoperto e la sottoscrizione di alcuni documenti.

La decisione

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell’amministratore di fatto, per genericità e mancato confronto con una motivazione d’appello che aveva ben argomentato il dolo specifico, sulla base di elementi concreti (acquisti costanti di merce mai consegnata al curatore, prosecuzione dell’attività tramite una nuova società intestata alla moglie, a danno dei creditori). Accoglie invece il ricorso dell’amministratore di diritto/prestanome: richiama il principio consolidato secondo cui l’assunzione solo formale della carica non esonera automaticamente da responsabilità, ma nemmeno la fonda in modo automatico — occorre la prova che il prestanome fosse consapevole dello scopo perseguito dal reale gestore e che, ciononostante, abbia omesso di esercitare i propri poteri di vigilanza. Una motivazione fondata solo sul ruolo formale, sul rapporto di parentela e sulla sottoscrizione di documenti è, per la Corte, insufficiente.

La responsabilità dell’amministratore prestanome per bancarotta fraudolenta documentale richiede la prova concreta della sua consapevolezza dello scopo perseguito dall’amministratore di fatto, e non può desumersi automaticamente dalla mera carica formale ricoperta o dalla sottoscrizione di documenti.

L’esito

Ricorso dell’amministratore di fatto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Ricorso dell’amministratore di diritto accolto: sentenza annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Perché questa decisione conta, in pratica

È un criterio operativo importante per la difesa degli amministratori “di comodo” nei procedimenti fallimentari: la loro responsabilità penale va accertata con prova specifica sull’elemento soggettivo — la consapevolezza degli scopi illeciti del reale gestore — e non può fondarsi su automatismi legati al solo ruolo formale o al legame di parentela con l’amministratore di fatto.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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