Azione di rivendica tra coeredi: la probatio diabolica si attenua se il convenuto non contesta la proprietà del comune dante causa
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, ordinanza n. 31567/2025, ud. 2 dicembre 2025, pubbl. 3 dicembre 2025, R.G. 9456/2023 — Pres. Mocci, Rel. Picaro.
I fatti
Due sorelle, comproprietarie per successione testamentaria dal padre — a sua volta erede del nonno — di un fondo rustico con annesso fabbricato rurale, secondo un atto di divisione notarile del 1977, avevano citato in giudizio altri familiari (eredi di un fratello) che, nel 1994, avevano recintato arbitrariamente il fondo appropriandosene, chiedendo l’accertamento del diritto di proprietà e il rilascio del bene. I convenuti resistevano e proponevano domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo un possesso ultraventennale. Il Tribunale di Paola rigettava sia la domanda di rivendica delle attrici, per mancata prova della cosiddetta probatio diabolica, sia la riconvenzionale di usucapione, per mancanza di prova del possesso. La Corte d’appello di Catanzaro, riformando la decisione, accoglieva la domanda di rivendica, ritenendo attenuato l’onere probatorio: i convenuti non avevano contestato l’originaria proprietà del comune dante causa (il nonno) e il possesso ad usucapionem invocato era comunque successivo — dal 1990 — all’acquisto per successione e divisione delle attrici, risalente al 1977.
Il ricorso
I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, tutti incentrati sulla violazione dell’art. 948 c.c. e sull’onere della probatio diabolica nell’azione di rivendica, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto attenuato tale onere.
La decisione
La Cassazione dichiara i motivi manifestamente infondati, oltre che generici. Ribadisce che il rigore della probatio diabolica si attenua quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene a un comune dante causa: in tal caso il rivendicante non deve provare il titolo dei propri autori risalendo fino a un acquisto a titolo originario, ma solo dimostrare che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto. Nel caso concreto, i convenuti non avevano contestato né la comune provenienza del fondo dal nonno — che lo aveva acquistato con atto del 1928 — né il fatto che il possesso ad usucapionem preteso fosse iniziato solo nel 1990, quindi dopo l’acquisto ereditario delle attrici.
Nell’azione di rivendica, l’onere della probatio diabolica si attenua quando il convenuto, pur invocando infondatamente l’usucapione, non contesti l’originaria appartenenza del bene a un comune dante causa delle parti: in tal caso è sufficiente che l’attore dimostri che il bene ha formato oggetto del proprio titolo di acquisto.
L’esito
Ricorso rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di lite, al risarcimento del danno ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, per sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. non accettata dai ricorrenti.
Perché questa decisione conta, in pratica
È un criterio pratico rilevante nelle liti tra coeredi su beni provenienti da una comune successione: se il convenuto non nega la comune origine ereditaria del bene, l’attore non deve risalire fino a un acquisto originario, alleggerendo sensibilmente l’onere probatorio nelle cause di rivendica tra familiari. Merita inoltre attenzione la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.: un deterrente concreto contro ricorsi generici o dilatori in Cassazione, quando la decisione risulti sostanzialmente conforme a una proposta di definizione anticipata non accettata.