Cassazione, ord. n. 38973/2025: furto di energia elettrica, la contestazione tardiva dell’aggravante che riapre la procedibilità d’ufficio va alle Sezioni Unite

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ordinanza n. 38973/2025 (Ord. n. sez. 1074/2025), Udienza Pubblica 11 novembre 2025, dep. 3 dicembre 2025, R.G. n. 28679/2025, Pres. Serrao, Rel. Arena.

I fatti

Il Tribunale di Catania aveva dichiarato non doversi procedere, ex art. 129 c.p.p., nei confronti di alcuni imputati accusati di furto aggravato di energia elettrica (manomissione del contatore e allaccio abusivo alla rete), per difetto della condizione di procedibilità: il furto, a seguito della riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), è divenuto procedibile a querela, salvo la sussistenza di specifiche aggravanti che lo rendono procedibile d’ufficio. Nel caso di specie, il termine di 90 giorni per proporre querela (art. 85 d.lgs. 150/2022) era già decorso quando il pubblico ministero, in udienza, aveva contestato in via suppletiva l’aggravante dell’art. 625, n. 7, c.p. (destinazione della cosa a pubblico servizio), che avrebbe reso il reato procedibile d’ufficio.

Il ricorso

Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catania ha proposto ricorso per violazione di legge processuale (artt. 516, 517, 522 e 129 c.p.p.), sostenendo la tempestività e la legittimità della contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero.

La decisione

La Quarta Sezione affronta due questioni distinte. Sulla prima — se l’aggravante della destinazione a pubblico servizio fosse già implicitamente contenuta nell’imputazione originaria — aderisce all’orientamento secondo cui si tratta di circostanza di natura valutativa, che richiede un’esplicita contestazione (anche tramite perifrasi univoche): nel caso di specie non ravvisabile, poiché il capo d’imputazione originario si limitava a descrivere la manomissione del contatore e l’allaccio abusivo, senza menzionare la destinazione a pubblico servizio.

Sulla seconda questione — se il pubblico ministero possa validamente contestare in via suppletiva, dopo il decorso del termine per la querela, un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio, oppure se il giudice debba comunque dichiarare l’improcedibilità ex art. 129 c.p.p. — il Collegio ricostruisce un contrasto giurisprudenziale interno ancora vivo e articolato su tre orientamenti: chi ammette sempre la contestazione suppletiva, in nome dell’obbligatorietà dell’azione penale; chi la esclude sempre, equiparando l’improcedibilità sopravvenuta alla prescrizione già maturata (per analogia con Sez. Un. Domingo); chi la ammette solo se non sia già decorsa la prima udienza utile successiva al 30 marzo 2023. Un precedente tentativo di rimessione alle Sezioni Unite su questo tema, rileva la Corte, era stato restituito dalla Prima Presidente per approfondimento.

Ritenendo il contrasto tuttora attuale e di particolare rilevanza, il Collegio non decide nel merito e rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Quesito rimesso alle Sezioni Unite: se, in tema di furto, decorso il termine ex art. 85 d.lgs. 150/2022 senza che sia stata proposta querela, il pubblico ministero possa modificare l’imputazione in udienza contestando la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., con l’effetto di rendere il reato procedibile d’ufficio, oppure se il giudice debba immediatamente rilevare la causa di non procedibilità ex art. 129 c.p.p.

L’esito

Attenzione: questa non è una decisione definitiva. Si tratta di un’ordinanza di rimessione: il ricorso è stato trasmesso alle Sezioni Unite della Cassazione, alle quali spetterà dirimere il contrasto e fornire una risposta al quesito. La questione, dunque, resta aperta e va monitorata.

Perché questa decisione conta, in pratica

Il tema ha una rilevanza pratica enorme, ben oltre il furto di energia elettrica: riguarda tutti i procedimenti avviati prima della riforma Cartabia in cui il reato sia divenuto procedibile a querela e il relativo termine sia scaduto senza che l’accusa abbia tempestivamente adeguato l’imputazione. Dall’esito della pronuncia delle Sezioni Unite dipenderà se un numero significativo di procedimenti pendenti possa proseguire o debba essere dichiarato estinto per difetto della condizione di procedibilità.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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