Cassazione, sent. n. 32742/2025: utili extracontabili da ristretta base partecipativa, decisiva la data di chiusura dell’esercizio, non la cessione delle quote
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 32742/2025, Udienza Pubblica 9 ottobre 2025 (riconvocazione 11 dicembre 2025), dep. 16 dicembre 2025, R.G. n. 22145/2019, Pres. Napolitano, Rel. Bianchi.
I fatti
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, imputando a una contribuente, pro quota (49%), gli utili extracontabili accertati in capo a una società, di cui la contribuente era socia indiretta attraverso una catena partecipativa (49% di una s.r.l., a sua volta socia al 48,51% di un’altra s.r.l., socia unica della s.p.a. accertata per utili extrabilancio). La contribuente aveva però ceduto le proprie quote il 5 ottobre 2012, prima della chiusura dell’esercizio sociale. Sia la CTP di Avellino sia la CTR Campania (sezione di Salerno) avevano dato ragione alla contribuente.
Il ricorso
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973, lamentando la mancata applicazione della presunzione di distribuzione ai soci, pro quota, degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.
La decisione
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.: la sentenza impugnata risulta conforme a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato — anche se formatosi dopo la proposizione del ricorso, ma rilevante al momento della decisione — secondo cui, in caso di mutamento della compagine sociale nel corso dell’esercizio, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente al socio che riveste tale qualità al momento della chiusura dell’esercizio, e non al socio uscente in proporzione alla durata della sua partecipazione. Principio già affermato per le società di persone (Cass. 20126/2018) ed esteso, ormai in modo consolidato, alle società di capitali a ristretta base partecipativa (Cass. 21295/2022), stante l’inconsistenza dello schermo della personalità giuridica in questi contesti.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta inopponibilità della cessione delle quote per abuso del diritto, viene dichiarato inammissibile per novità della censura, non essendo mai stato sollevato nei precedenti gradi di giudizio.
In tema di redditi da società a ristretta base partecipativa, qualora nel corso dell’esercizio muti la compagine sociale con subentro di un socio nella posizione di un altro, gli utili extrabilancio vanno imputati esclusivamente al socio che riveste tale qualità al momento della chiusura dell’esercizio sociale, e non al socio uscente in proporzione alla durata della sua partecipazione.
L’esito
Ricorso dichiarato inammissibile. Spese di lite compensate, in ragione della sopravvenienza dell’orientamento giurisprudenziale rilevante.
Perché questa decisione conta, in pratica
Criterio operativo di rilievo concreto per chi pianifica cessioni di quote in società a ristretta base soggette (o soggettibili) ad accertamento per utili extracontabili: ciò che conta non è la data dell’atto di cessione, ma la titolarità della quota al momento della chiusura dell’esercizio sociale. Una cessione perfezionata in corso d’anno, anche se anteriore alla scoperta degli utili non contabilizzati, non esonera automaticamente il cedente se questi risultava ancora socio alla chiusura del periodo d’imposta.