Furto aggravato, esclusa l’aggravante è procedibile a querela (Cass. pen. Sez. VII n. 11033 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022, il novellato art. 624, comma 3, cod. pen. prevede che il delitto sia procedibile a querela della persona offesa, salvo che ricorrano le ipotesi in cui si procede di ufficio. Ne consegue che, quando venga esclusa in appello la circostanza aggravante che fondava la procedibilità d’ufficio e non risulti presentata querela, il giudice di legittimità deve rilevare il sopravvenuto difetto della condizione di procedibilità e pronunciare annullamento senza rinvio dell’azione penale non potendosi proseguire.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 5 marzo 2024, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 25 ottobre 2021, aveva escluso l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e rideterminato la pena inflitta all’imputato in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge: esclusa la circostanza aggravante che imponeva la procedibilità d’ufficio, il reato sarebbe divenuto procedibile a querela e si sarebbe dovuta dichiarare l’estinzione per mancanza della condizione di procedibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha ritenuto il ricorso fondato. Il collegio ha rilevato che la questione ruota attorno alla qualificazione della procedibilità del reato dopo l’esclusione dell’aggravante: una volta rimossa la circostanza, cade il presupposto che giustificava la procedibilità di ufficio.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha riscritto l’art. 624, comma 3, cod. pen. La norma novellata prevede oggi che il furto aggravato sia procedibile a querela della persona offesa, salvo che quest’ultima sia incapace per età o per infermità, ovvero ricorra taluna delle circostanze di cui all’art. 625, n. 7 — salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede — e n. 7-bis, nel qual caso si procede di ufficio.
La Corte ha verificato che nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna delle ipotesi che mantengono la procedibilità d’ufficio. Non risulta dagli atti che la persona offesa abbia mai presentato querela, sicché difetta la condizione di procedibilità necessaria per la prosecuzione dell’azione penale.
Da qui la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l’azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Il principio affermato è di diritto sostanziale e processuale insieme: l’esclusione dell’aggravante che fonda la procedibilità d’ufficio riverbera immediatamente sulla procedibilità, imponendo il rilievo del difetto della condizione di procedibilità in ogni stato e grado.
Nota della Redazione
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