Manovre speculative su merci: necessità del pericolo concreto per il mercato interno (Cass. pen. n. 35936/2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di manovre speculative su merci, di cui all’art. 501-bis cod. pen., è necessario che la condotta speculativa, posta in essere da colui che esercita un’attività produttiva o commerciale con una certa stabile continuità, comporti un aumento ingiustificato dei prezzi di beni di prima necessità, tale da determinare, per le dimensioni dell’impresa, la notevole quantità delle merci oggetto della manovra e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del mercato, una situazione di serio pericolo e di eventuale nocumento per l’economica pubblica generale, con effetti non limitati in un ambito meramente locale di mercato. Il reato è di pericolo concreto, a dolo generico.
Il Fatto
Un’imputata è stata condannata in primo grado dal GUP del Tribunale di Bari per il reato di manovre speculative su merci (art. 501-bis, primo e secondo comma, cod. pen.), aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., per avere, nel periodo emergenziale della pandemia da Covid-19, acquistato mascherine sanitarie e rivendute applicando ricarichi fino al 1534,04% rispetto al prezzo di acquisto.
La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputata con la formula “perché il fatto non costituisce reato” (in motivazione: “perché il fatto non sussiste”), ritenendo che, pur essendo le mascherine beni di prima necessità e vendute a prezzi speculativi, la condotta non aveva prodotto significative conseguenze sul mercato interno, trattandosi della vendita di meno di novemila mascherine a fronte di un fabbisogno nazionale di decine di milioni di unità. Avverso tale sentenza, il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale non si era posta il problema della pericolosità in concreto della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale, ritenendo la pronuncia di assoluzione solidamente fondata sulla giurisprudenza di legittimità. Ha richiamato il principio affermato dalla sentenza Colucci (Sez. 3, n. 36929/2020), secondo cui il reato di manovre speculative su merci richiede che la condotta speculativa comporti un aumento ingiustificato dei prezzi di beni di prima necessità tale da determinare, per le dimensioni dell’impresa, la notevole quantità delle merci oggetto della manovra e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del mercato, una situazione di serio pericolo e di eventuale nocumento per l’economica pubblica generale, con effetti non limitati in un ambito meramente locale di mercato.
La Corte ha ripercorso la genesi normativa dell’art. 501-bis cod. pen., evidenziando come il reato sia un delitto contro l’economia pubblica, di pericolo concreto, a dolo generico. Ha richiamato i precedenti giurisprudenziali (Sez. 6, n. 14534/1989; Sez. 6, n. 2385/1983), secondo cui la nozione di “mercato interno” si riferisce non solo al mercato nazionale, ma anche al mercato locale, purché il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi riguardi una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia.
La Corte ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente accertato che l’imputata aveva acquisito e rivenduto meno di novemila mascherine, e che tale quantità, a fronte del fabbisogno nazionale di milioni di mascherine a causa della pandemia, non aveva determinato un concreto pericolo per il mercato interno. Ha escluso che la mancata specificazione dell’ambito territoriale di riferimento integrasse un vizio, poiché la Corte territoriale aveva comunque valutato la condotta in relazione al mercato interno nazionale, desumendo l’inesistenza del pericolo dal raffronto tra la quantità oggetto della manovra e il fabbisogno nazionale.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione del pericolo concreto: L’avvocato che difende un imputato per manovre speculative su merci deve insistere sulla necessità di provare il pericolo concreto per il mercato interno, richiedendo al giudice di valutare la quantità delle merci oggetto della manovra in rapporto al fabbisogno complessivo, nazionale o locale, non essendo sufficiente la mera speculazione o il ricarico ingiustificato.
- Delimitazione del mercato interno: La difesa deve contestare la sussistenza del pericolo per l’economia pubblica generale quando la condotta sia limitata a un ambito territoriale ristretto o coinvolga quantità di merce non significative, richiedendo al giudice di specificare l’ambito territoriale di riferimento e di motivare sulla effettiva idoneità della condotta a determinare un serio nocumento per l’economia pubblica in quella zona.
- Natura di reato di pericolo concreto: L’avvocato deve eccepire che il reato di cui all’art. 501-bis cod. pen. è un reato di pericolo concreto, non astratto, e che, pertanto, il giudice deve verificare in concreto l’idoneità della condotta a determinare un serio pericolo per il mercato interno, non potendo limitarsi a constatare la mera speculazione o il superamento di soglie quantitative minime, che non sono previste dalla norma.
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