Rigetto del rinvio per sciopero, notifica al difensore e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. n. 35910/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimenti penali, lo sciopero nazionale dei trasporti, se preannunciato con adeguato preavviso, non costituisce legittimo impedimento a comparire in udienza, quando il difensore abbia avuto la possibilità di organizzare soluzioni alternative di spostamento. La notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, c.p.p. è valida e l’avviso orale del rinvio al difensore, presente in udienza, vale come comunicazione all’imputato. Il mancato rispetto del termine a comparire di cui all’art. 601, comma 3, c.p.p. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepirsi prima della deliberazione della sentenza di appello. L’art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione) non si applica ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020. Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando, al di là della formale incensuratezza, manchino elementi di segno positivo e la condotta sia caratterizzata da grave disvalore sociale, potendo il giudice del rinvio esercitare pieni poteri di cognizione senza ripetere i vizi già censurati in sede di annullamento.
Il Fatto
Due imputati sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Lucca per il reato di cessione di sostanze stupefacenti (cocaina), in ragione della modalità organizzata della condotta, della vasta platea di giovani assuntori e della quantità e pericolosità della sostanza. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 25 gennaio 2016, aveva confermato la condanna, ma la Cassazione, con sentenza del 4 novembre 2020, ha annullato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio per difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In sede di giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 30 gennaio 2025, ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, negando nuovamente le attenuanti generiche. Avverso tale sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’invalidità della notifica del decreto di citazione, l’improcedibilità per superamento dei termini ex art. 344-bis c.p.p. e il diniego delle attenuanti generiche. Un difensore ha altresì chiesto il rinvio dell’udienza per sciopero nazionale dei trasporti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. In via preliminare, ha rigettato l’istanza di rinvio per sciopero dei trasporti, ritenendo che lo sciopero, essendo stato preannunciato, non costituisse un impedimento assoluto e imprevedibile, e che il difensore avrebbe potuto organizzare soluzioni alternative di spostamento, anche con mezzi privati, non avendone dimostrata l’impraticabilità.
Quanto alla notifica del decreto di citazione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo. Ha richiamato l’orientamento secondo cui, quando la notifica al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, c.p.p. è già avvenuta, l’avviso orale del rinvio al difensore, presente in udienza, vale come comunicazione all’imputato, non essendo necessaria la rinnovata notifica. Ha inoltre rilevato che il mancato rispetto del termine a comparire di cui all’art. 601, comma 3, c.p.p., integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepirsi prima della deliberazione della sentenza di appello (Sez. U, n. 42124/2024), eccezione non tempestivamente sollevata nel caso di specie.
Sull’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, chiarendo che la disposizione (introdotta dalla L. n. 134/2021) non ha effetto retroattivo (art. 11 preleggi) e, in base alla disciplina transitoria, si applica ai soli reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, mentre i fatti contestati sono anteriori.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché reiterativo di quello di appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha richiamato il principio per cui il giudice del rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e può autonomamente rivalutare il compendio probatorio, senza essere vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento. La Corte d’appello aveva adeguatamente motivato il diniego, rilevando l’assenza di elementi di segno positivo al di là della formale incensuratezza, a fronte della estrema gravità della condotta, connotata da ragguardevole disvalore sociale in ragione della modalità organizzata della cessione, della vasta platea di giovani assuntori e della qualità, quantità e pericolosità della sostanza. La Corte ha ribadito che il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, e che il giudice può limitarsi a indicare gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione.
Implicazioni Pratiche
- Rinvio per sciopero dei trasporti: L’avvocato che intenda chiedere il rinvio dell’udienza per sciopero dei trasporti deve dimostrare l’imprevedibilità dell’evento e l’impossibilità di utilizzare mezzi alternativi, non potendo limitarsi a dedurre il semplice preannuncio dello sciopero, che è noto e prevedibile, rendendo l’istanza inammissibile se non corredata da elementi concreti di impraticabilità di soluzioni alternative.
- Notifica al difensore di fiducia: L’avvocato deve verificare che la notifica del decreto di citazione a giudizio sia stata regolarmente effettuata al difensore di fiducia, e che l’avviso orale del rinvio, in presenza del difensore, sia sufficiente a integrare la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, non essendo necessaria la rinnovata notifica per ogni rinvio; l’eccezione per mancato rispetto del termine a comparire deve essere sollevata prima della deliberazione della sentenza di appello, a pena di decadenza.
- Diniiego delle attenuanti generiche: In sede di impugnazione del diniego delle attenuanti generiche, l’avvocato deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice, dimostrando l’esistenza di elementi di segno positivo (comportamento collaborativo, ravvedimento, particolare tenuità) che possano superare la valutazione negativa fondata sulla gravità della condotta; la mera incensuratezza o il comportamento processuale non ostruzionistico non sono di per sé sufficienti a imporne il riconoscimento.
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Nota della Redazione
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