Imputato detenuto esente dal deposito dell’elezione di domicilio in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 2727 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di depositare la dichiarazione o l’elezione di domicilio unitamente all’atto di impugnazione, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non si applica quando l’impugnante sia detenuto, anche per causa diversa da quella oggetto del procedimento. Le notificazioni all’imputato detenuto devono essere sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio. La regola, già affermata dalle Sezioni Unite n. 12778 del 2020, è confermata dalla nuova formulazione dell’art. 156, comma 1, cod. proc. pen. e risponde al diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 Convenzione EDU.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore dell’imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado. La ragione è processuale: il difensore, pur munito di procura speciale rilasciata dopo la pronuncia della sentenza, aveva omesso di depositare la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello.
Il difensore ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che l’imputato, assente in primo grado, era detenuto in regime di arresti domiciliari presso una comunità terapeutica e che, nel giorno della definizione del giudizio, aveva trasmesso rinuncia a presenziare all’udienza. L’atto di appello conteneva comunque una dichiarazione di domicilio, seppure succinta.
La Motivazione della Corte
Il principio di diritto posto a fondamento della decisione è netto. Le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio e anche nei confronti del detenuto per altra causa. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 12778 del 27.02.2020.
Tale regola trova conferma nelle modifiche apportate all’art. 156 cod. proc. pen. dall’art. 10, comma 1, lett. h), n. 1, d.lgs. n. 150/2022. Il primo comma, nella nuova formulazione, prevede che le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, siano sempre eseguite nel luogo di detenzione; il comma 4 estende la disciplina ai casi di detenzione per causa diversa. L’art. 164 cod. proc. pen. conferma che la determinazione del domicilio vale anche per le notificazioni degli atti di citazione a giudizio, quindi anche per il giudizio di appello, salvo quanto previsto dall’art. 156, comma 1, cod. proc. pen.
Da qui la conclusione sull’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022: l’obbligo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, non si applica quando l’impugnante sia detenuto, pur se per altra causa. Deve procedersi alla notificazione a mani proprie, nel rispetto del diritto di accesso effettivo alla giustizia. La Corte richiama i precedenti Sez. VI n. 15666 del 2024, Sez. VI n. 21940 del 2024 e Sez. IV n. 4342 del 2024.
Nel caso concreto l’imputato era detenuto sia al momento della pronuncia di primo grado sia quando conferì il mandato difensivo. Lo stato di restrizione risultava dall’atto di impugnazione e, dunque, era noto alla Corte di appello. Irrilevante la causa della carcerazione. L’ordinanza impugnata è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 156 c.p.p. – Notificazioni all'imputato detenuto
- Art. 164 c.p.p. – Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione