Violazione del calendario delle udienze e nullità per mancata assistenza del difensore (Cass. pen. n. 36075/2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del calendario delle udienze di cui all’art. 477, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui il giudice, dopo aver fissato un’udienza per la sola calendarizzazione e aver escluso la discussione, decide il processo in tale udienza in assenza del difensore di fiducia, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del diritto di assistenza dell’imputato. Il difensore di fiducia, confidando nel rispetto del calendario, non è tenuto a presenziare a un’udienza dichiaratamente priva di attività decisoria; la successiva discussione e decisione ledono il principio di lealtà processuale e il diritto alla difesa effettiva, garantito dall’art. 6, par. 3, lett. c), CEDU.
Il Fatto
Il Tribunale di Asti, all’udienza del 23 febbraio 2023, rilevata l’incompetenza del giudice, rinviava il processo per la “sola calendarizzazione” al 9 ottobre 2023, specificando che in tale udienza non si sarebbe proceduto alla discussione. Il difensore di fiducia, confidando in tale indicazione, non compariva all’udienza del 9 ottobre.
In quella data, il processo veniva celebrato davanti a un diverso giudice, il quale, previa conferma dell’ordinanza istruttoria, dichiarava chiusa l’istruttoria e procedeva alla discussione, terminata la quale emetteva la sentenza di condanna. L’imputato veniva assistito da un difensore nominato d’ufficio in sostituzione del difensore di fiducia assente. La Corte d’appello di Torino rigettava il gravame, ritenendo che la presenza di un difensore d’ufficio avesse garantito l’assistenza difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato l’art. 477, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, che introduce il calendario delle udienze dibattimentali e della discussione, strumento vincolante per tutte le parti, anche in relazione all’attività da svolgere in ciascuna udienza.
La Corte ha rilevato che il giudice aveva espressamente disposto il rinvio al 9 ottobre 2023 “per la sola calendarizzazione” e “non si procederà a discussione”. La difesa di fiducia aveva dunque legittimamente confidato in tale indicazione, non dovendo presenziare a un’udienza priva di attività decisoria. Lo svolgimento della discussione e la decisione in tale udienza hanno violato il principio di lealtà processuale, che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, ivi compreso il giudice.
La Corte ha escluso che la presenza del difensore d’ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., potesse sanare la nullità. L’imputato è stato privato del diritto di essere assistito dal difensore di fiducia, scelto da lui, in violazione dell’art. 6, par. 3, lett. c), CEDU. La nullità, qualificata come nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., era stata tempestivamente eccepita in appello, travolgendo sia la sentenza di primo grado che quella d’appello.
Implicazioni Pratiche
- Efficacia vincolante del calendario: L’avvocato deve considerare il calendario delle udienze ex art. 477, comma 1, c.p.p. come atto vincolante: se il giudice fissa un’udienza per la sola calendarizzazione e dichiara che non si procederà alla discussione, il difensore di fiducia non è tenuto a presenziare a tale udienza, confidando nel rispetto della programmazione processuale; in caso di violazione, può eccepire la nullità per violazione del diritto di assistenza.
- Eccezione tempestiva: La nullità per violazione del calendario e del diritto al difensore di fiducia deve essere eccepita a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 180 c.p.p., prima della deliberazione della sentenza di appello; la difesa deve sollevare la questione nei motivi di gravame per evitare la sanatoria.
- Rilevanza della nomina d’ufficio: La presenza di un difensore d’ufficio sostituto non sana la nullità derivante dallo svolgimento della discussione in assenza del difensore di fiducia, quando il giudice aveva escluso che in quell’udienza si sarebbe proceduto alla discussione; la difesa deve eccepire che la sostituzione ex art. 97, comma 4, c.p.p. non è sufficiente a garantire il diritto alla difesa tecnica scelta dall’imputato, in assenza di una sua richiesta di nomina d’ufficio.
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