Concordato in appello: inammissibile il ricorso per motivi sulla pena concordata (Cass. pen. Sez. 7 n. 13162 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca vizi di motivazione in ordine all’art. 129 cod. proc. pen. o che lamenti, in via generica, la violazione dell’art. 133 cod. pen. in relazione alla misura della pena concordata. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 80 d.P.R. n. 309/1990. La sentenza era stata emessa con il rito del concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

Con un unico motivo di ricorso, il condannato deduceva vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., lamentando altresì, in via generica, la violazione dell’art. 133 cod. pen. in relazione alla pena concordata. La Corte di cassazione era chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità delle doglianze così formulate.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che disciplina il concordato anche in appello, prevedendo che la Corte provveda in camera di consiglio quando le parti concordino sull’accoglimento dei motivi di appello.

Passando all’esame dei vizi denunciabili, la Corte ha ricordato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Al contrario, sono inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., richiamando i precedenti Sez. 2, n. 30990 del 2018 e Sez. 2, n. 22002 del 2019.

La Corte ha quindi applicato questi principi al caso di specie, rilevando che il ricorrente non aveva dedotto alcun profilo di illegalità della pena, ma si era limitato a censurare genericamente la violazione dell’art. 133 cod. pen. rispetto a una pena concordata. Ciò rende il motivo inammissibile, in quanto il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salvo l’ipotesi di illegalità della sanzione inflitta.

La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., richiamando la sentenza Corte cost. n. 186 del 2000 in ordine all’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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