Deposito analogico dell’impugnazione fuori sede nel regime emergenziale (Cass. pen. Sez. II n. 11688 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176 — che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. con l. 25 febbraio 2022, n. 15, ha conservato efficacia fino al 31 dicembre 2022 — era consentito anche il deposito analogico degli atti di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovavano le parti private o i loro difensori, ai sensi dell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen. Il deposito telematico introdotto dalla disciplina emergenziale dall’art. 24, comma 6-bis, del d.l. n. 137/2020 non era previsto a pena di inammissibilità e non escludeva le forme tradizionali di deposito. Gli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. non risultano derogati dalla nuova disciplina, che si limita a disciplinare il deposito telematico come modalità alternativa consentita.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 23 aprile 2024, dichiarava inammissibile perché tardivo l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Milano lo aveva condannato per i reati di associazione per delinquere e di appropriazione indebita aggravata in concorso.
L’atto di impugnazione era stato depositato in forma cartacea il 23 giugno 2022, quindi entro il termine, presso il Tribunale di Crotone, ed era pervenuto al Tribunale di Milano il 6 luglio 2022, dopo la scadenza del termine fissata al 27 giugno 2022. La Corte territoriale aveva escluso l’applicabilità dell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., ritenendolo abrogato dalla riforma Cartabia. Il ricorrente ha dedotto la vigenza della disciplina emergenziale e ha chiesto, in subordine, la rimessione in termini.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta prioritariamente la censura che investe la declaratoria di inammissibilità, perché è tale decisione, contenuta nel dispositivo, ad aver impedito l’instaurazione del rapporto processuale. Il preventivo esame nel merito delle doglianze, compiuto dalla Corte territoriale in via subordinata, non muta la natura della decisione impugnata.
Il Collegio richiama l’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., che consente alle parti private e ai difensori di presentare l’atto di impugnazione nella cancelleria del luogo in cui si trovano, con immediata trasmissione alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. Osserva poi che la disciplina emergenziale anteriore alla riforma consentiva il deposito presso l’ufficio del luogo in cui si trovavano le parti e i difensori e prevedeva altresì il deposito telematico dell’impugnazione.
Su quest’ultimo punto la Corte richiama i propri precedenti — Sez. 5 n. 17160 del 22.03.2024 e Sez. 1 n. 40190 del 03.06.2022 — per affermare che la modalità telematica introdotta dall’art. 24, comma 6-bis, del d.l. n. 137/2020 non era prevista a pena di inammissibilità e non escludeva il ricorso alle forme tradizionali di deposito c.d. analogico.
La disposizione, si legge, si limita a disciplinare il deposito telematico, senza escludere quello analogico, che resta modalità alternativa consentita. L’impugnazione poteva dunque essere depositata con le forme tradizionali: deposito personale o tramite incaricato in cancelleria, oppure trasmissione a mezzo posta, poiché gli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. non risultano derogati.
Ne deriva il principio di diritto enunciato: nel vigore del d.l. n. 137/2020, conservato in efficacia fino al 31 dicembre 2022, era consentito anche il deposito analogico dell’impugnazione nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovavano le parti private o i loro difensori. L’appello era pertanto tempestivo e ammissibile. L’accoglimento del primo motivo assorbe le censure successive e conduce all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Milano per il giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 582 c.p.p. – Presentazione dell'impugnazione
- Art. 583 c.p.p. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150