Diniego della pena sostitutiva e valutazione dei precedenti penali (Cass. pen. n. 36434/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive, il giudice può respingere la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché la loro valutazione, oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, faccia emergere elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni imposte. La risalenza temporale dei precedenti non è di per sé sufficiente a escluderne la rilevanza, quando il loro numero e la loro gravità siano tali da fondare un giudizio negativo sulla personalità del reo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rideterminato la pena inflitta all’imputata per i reati di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha rigettato la richiesta della difesa di sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., affermando che la sostituzione era incompatibile con le esigenze di prevenzione speciale della pena e che non era possibile formulare una prognosi favorevole in relazione all’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputata, avuto riguardo ai precedenti penali gravanti sulla medesima.
Avverso tale sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che i precedenti penali erano tutti risalenti ad epoca anteriore al 2002, rendendo prive di significato le valutazioni negative della Corte. La difesa ha sostenuto che il notevole lasso di tempo intercorso era dimostrativo del fatto che l’imputata aveva tenuto una condotta rispettosa delle regole ed era in grado di attenersi alle prescrizioni inerenti alle pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo. Ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 24093/2025), secondo cui il giudice può respingere la richiesta di applicazione di pena sostitutiva anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché la loro valutazione sia oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, dalla quale emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni.
La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse reso una motivazione immune da vizi, avendo fatto adeguato riferimento ai precedenti penali a carico dell’imputata. La sentenza impugnata aveva dettagliato che l’imputata era stata condannata per due episodi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per una pluralità di fatti di rapina, ricettazione e lesione personale. La Corte di Cassazione ha considerato non manifestamente illogica né contraddittoria la valutazione del giudice di merito, che aveva tratto da tali precedenti, ancorché risalenti nel tempo, elementi negativi in ordine alla prognosi relativa alla finalità rieducativa della pena sostitutiva e al contenimento del rischio di recidiva, valorizzando il numero e la gravità dei precedenti stessi. La risalenza temporale non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza dei precedenti, quando il loro numero e la loro gravità siano tali da fondare un giudizio negativo sulla personalità del reo.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione del diniego della pena sostitutiva: Per contestare il diniego della pena sostitutiva fondato sui precedenti penali, l’avvocato deve dimostrare che la motivazione del giudice è generica o non specifica, e che i precedenti, per la loro risalenza, tipologia o esiguità, non sono indicativi di una persistente pericolosità; la mera allegazione della risalenza temporale non è sufficiente a vincere la valutazione negativa del giudice, se questi ha indicato elementi concreti di gravità e numero.
- Onere probatorio sulla capacità di adempimento: In sede di richiesta di pena sostitutiva, la difesa deve fornire elementi positivi sulla capacità dell’imputato di adempiere alle prescrizioni (es. condotta successiva al reato, inserimento lavorativo, assenza di ulteriori precedenti), per contrastare la prognosi negativa fondata sui precedenti; il giudice deve motivare specificamente sul perché, nonostante gli elementi positivi, il rischio di recidiva o di inadempimento sia comunque elevato.
- Valutazione dei precedenti penali: Il giudice può respingere la richiesta di pena sostitutiva basandosi esclusivamente sui precedenti penali, ma deve valutare la loro attualità e significatività in relazione al caso concreto; l’avvocato deve eccepire la mancanza di una motivazione concreta quando il giudice si limita a un generico riferimento al certificato del casellario, senza specificare in che modo i precedenti incidano sulla prognosi di adempimento delle prescrizioni.
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