Sorveglianza speciale: nessuna rivalutazione della pericolosità senza lunga detenzione (Cass. pen. Sez. I n. 12100 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La persistenza della pericolosità sociale del destinatario di una misura di prevenzione personale deve essere verificata, anche d’ufficio, dal giudice della prevenzione al momento dell’esecuzione solo quando quest’ultima sia rimasta sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata. Il meccanismo presuntivo è escluso in tale ipotesi e la verifica è imposta dall’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, che la collega alla cessazione di una detenzione protratta per almeno due anni. Fuori da tale sospensione, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per il sol fatto che tra adozione del provvedimento applicativo ed esecuzione sia trascorso un intervallo temporale, quand’anche di un anno. La violazione ha carattere istantaneo e si consuma con l’allontanamento abusivo dal Comune di residenza, non richiedendo abitualità.
Il Fatto
Con sentenza dell’8 febbraio 2024 la Corte d’appello di Catanzaro confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede del 17 gennaio 2022, che aveva ritenuto il ricorrente responsabile del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. All’epoca dei fatti egli era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Borgia, con prescrizione di fissare la dimora, comunicarla all’autorità e non allontanarsene senza preventivo avviso. Il 2 settembre 2018 veniva sorpreso a bordo di un’autovettura nel Comune di Catanzaro, senza aver dato alcun avviso all’autorità preposta al controllo.
Avverso la sentenza di appello il difensore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, eccependo l’illogicità della motivazione sull’attualità della pericolosità sociale. Il provvedimento applicativo, emesso il 19 giugno 2017 e depositato il 30 giugno 2017, era stato notificato al ricorrente solo il 23 giugno 2018: la concreta applicazione della misura sarebbe dunque avvenuta quando la pericolosità inizialmente accertata non sussisteva più. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto; il difensore depositava memoria evidenziando la mancanza di reiterazione della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla Corte cost. n. 291 del 2 dicembre 2013, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui non prevedeva che, quando l’esecuzione di una misura di prevenzione personale rimanga sospesa per lo stato di detenzione per espiazione di pena, l’organo che ha adottato il provvedimento applicativo debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale al momento dell’esecuzione.
Il principio opera quando la misura sia applicata a persona ristretta in carcere: l’esecuzione resta sospesa e differita fino alla cessazione dello stato detentivo, salva la facoltà dell’interessato di chiedere la revoca se la pericolosità è venuta meno. La Consulta ha sottolineato che il lungo lasso di tempo incrementa la possibilità di modifiche nell’atteggiamento del soggetto verso i valori della convivenza civile, a maggior ragione se nel frattempo vi sia stato un trattamento risocializzante, rimettendo al giudice l’individuazione delle ipotesi in cui la reiterazione della verifica può essere omessa per la brevità del differimento.
La necessità di persistenza della pericolosità tanto al momento della decisione quanto a quello dell’esecuzione nega ogni meccanismo presuntivo e impone la verifica ex officio in caso di sospensione per detenzione, come affermato anche da Sez. I n. 23641 del 11.02.2014, Mondini, Rv. 260104. Non è dunque configurabile il reato ex art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 nei confronti del destinatario della misura la cui esecuzione sia stata sospesa per una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità della pericolosità.
L’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall’art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, stabilisce che la verifica della pericolosità avvenga ad opera del tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni. Nel caso di specie, però, l’imputato non era stato ristretto per espiazione di una detenzione di lunga durata e tra adozione del provvedimento applicativo ed esecuzione era trascorso un solo anno: non sussisteva alcun obbligo di rivalutazione.
Ne segue che i principi invocati dal ricorrente non sono applicabili. Irrilevante è anche la dedotta non abitualità della condotta, perché la violazione ha carattere istantaneo e si consuma con l’allontanamento abusivo dal Comune di obbligatoria residenza, perfezionandosi anche con il temporaneo spostamento non autorizzato in Comune diverso, come chiarito da Sez. I n. 23689 del 10.06.2010, Confl. comp. in proc. Noschese, Rv. 247429. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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