Falsa autocertificazione Covid, natura di atto pubblico e incostituzionalità delle misure emergenziali (Cass. pen. n. 36912/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falsa autocertificazione resa nel contesto delle misure emergenziali per il contenimento della pandemia da Covid-19, l’autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, anche se resa su moduli predisposti da circolari ministeriali e non da una specifica norma, costituisce atto pubblico ai fini dell’art. 483 cod. pen., in quanto resa a un pubblico ufficiale e destinata a essere trasfusa in un atto pubblico che recepisce il contenuto attestativo. La violazione del divieto di spostamento interregionale, posto da una norma di legge (art. 1, comma 3, d.l. n. 2/2021), incide sulla libertà di circolazione ex art. 16 Cost., non sulla libertà personale ex art. 13 Cost., e la relativa compressione è giustificata da motivi di sanità. Il principio del nemo tenetur se detegere non opera al di fuori del processo penale già attivato.
Il Fatto
Un cittadino è stato condannato per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. per aver falsamente autocertificato, in un modulo predisposto per i controlli durante l’emergenza Covid-19, che il suo spostamento da una regione a un’altra era dovuto a ragioni di lutto per il decesso di un familiare, in realtà mai avvenuto e in un comune in cui il presunto defunto non era mai stato residente. L’autocertificazione è stata consegnata il 3 febbraio 2021 al personale della Squadra Mobile della Questura in occasione di un controllo autostradale.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine lo ha condannato all’esito del giudizio abbreviato. La Corte d’appello di Trieste ha confermato la condanna, revocando i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali e la non configurabilità del reato per difetto di natura di atto pubblico dell’autocertificazione, nonché per la violazione del principio nemo tenetur se detegere.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la richiesta di disapplicazione del DPCM del 14 gennaio 2021, osservando che il divieto di spostamento interregionale era direttamente previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 2/2021, norma di legge che non può essere disapplicata dal giudice comune. Ha escluso la violazione dell’art. 13 Cost., rilevando che la misura limitava la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), non la libertà personale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 127/2022, che ha escluso l’applicabilità dell’art. 13 anche all’obbligo di quarantena domiciliare. Ha affermato che la compressione della libertà di circolazione era giustificata da motivi di sanità, riconosciuti come sussistenti dalla Consulta nel contesto pandemico.
Quanto alla configurabilità del reato, la Corte ha ribadito il principio consolidato (Sez. 5, n. 3542/2019; Sez. 5, n. 15901/2021) secondo cui le autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 costituiscono atti pubblici, in quanto rese a un pubblico ufficiale e destinate a essere trasfuse in un atto pubblico che recepisce il contenuto attestativo del privato. Ha richiamato il precedente di questa stessa sezione (Sez. 5, n. 35276/2023, Pintilie) che ha affermato la natura di atto pubblico dell’autodichiarazione resa durante l’emergenza Covid. Ha escluso la violazione del principio nemo tenetur se detegere, osservando che tale principio opera solo nell’ambito di un procedimento penale già attivato, non nella fase anteriore di commissione del reato (Sez. 5, n. 8252/2010; Sez. 3, n. 53137/2017).
Implicazioni Pratiche
- Natura di atto pubblico dell’autocertificazione: L’avvocato che difende un imputato per falsa autocertificazione in materia di spostamenti deve considerare che la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere la natura di atto pubblico alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, anche se non previste da una specifica norma di legge ma da circolari ministeriali, in quanto rese a un pubblico ufficiale e destinate ad avere rilevanza giuridico-amministrativa.
- Inammissibilità della disapplicazione dei DPCM: Non è possibile chiedere la disapplicazione di un DPCM che attua una norma di legge, poiché la compressione della libertà di circolazione è imposta dalla legge e non dal decreto attuativo; l’unica strada per contestare la legittimità costituzionale delle misure emergenziali è sollevare incidente di costituzionalità sulla norma di legge, con l’onere di dimostrarne la manifesta rilevanza e la non manifesta infondatezza.
- Nemo tenetur se detegere: Il principio del nemo tenetur se detegere non può essere invocato per giustificare la falsa autocertificazione, poiché esso tutela l’imputato nell’ambito del processo penale, non il cittadino che deve rispondere del vero in sede di controlli amministrativi; l’avvocato deve quindi concentrarsi sulla contestazione della falsità oggettiva della dichiarazione, non sulla pretesa violazione del diritto a non autoincriminarsi.
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