Principi di diritto (Massima) Il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., è perentorio e il deposito eseguito oltre l’orario di chiusura al pubblico dell’ufficio giudiziario, stabilito dai regolamenti, è tardivo. L’art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen., che consente il deposito telematico fino alle ore 24 dell’ultimo giorno utile, non si applica alle ipotesi di deposito materiale. La richiesta di restituzione in termini per caso fortuito ex art. 175 cod. proc. pen., fondata su un disservizio che ha impedito il deposito telematico, deve essere esaminata dal giudice, che non può omettere di pronunciarsi, trattandosi di questione avente ad oggetto una eventuale causa di superamento del termine perentorio.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Torino, su richiesta della Procura della Repubblica, applicava nei confronti di due indagati per violenza sessuale le misure cautelari degli arresti domiciliari e del divieto di dimora. Gli indagati proponevano tempestiva istanza di riesame il 14 giugno 2025. In pari data, la Cancelleria del Tribunale del riesame, su impulso del Presidente, richiedeva alla Procura della Repubblica la trasmissione degli atti di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. La Procura trasmetteva la documentazione richiesta in data 19 giugno 2025 alle ore 15:57, tramite consegna materiale degli atti in originale, oltre l’orario di chiusura al pubblico dell’Ufficio (ore 13:30). Il 20 giugno 2025 la Procura trasmetteva integrazione documentale e chiedeva la restituzione in termini, deducendo un’interruzione del flusso elettrico che aveva impedito l’utilizzo degli strumenti di trasmissione telematica.
Il Tribunale di Torino, ritenendo tardivo il deposito, dichiarava la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., senza pronunciare sulla richiesta di restituzione in termini. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, deducendo: erroneità della declaratoria di tardività alla luce dell’orientamento sulla flessibilità dell’orario di ufficio; applicabilità dell’art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen. (deposito telematico fino alle ore 24); omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione in termini.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso in parte, ma lo accoglie parzialmente con rinvio per l’omessa pronuncia sulla restituzione in termini. Quanto al primo profilo, la Corte rigetta l’eccezione del PM sull’interpretazione flessibile dell’art. 172, comma 6, cod. proc. pen. Rileva che la norma si riferisce a un dato temporale preciso, cioè il momento in cui “secondo i regolamenti l’Ufficio viene chiuso al pubblico”, e non è suscettibile di flessibilità, pena l’introduzione di incertezza in materia di termini processuali, tanto più quando dalla loro scadenza derivano conseguenze di assoluta rilevanza processuale (come l’inefficacia delle misure cautelari). Richiama la giurisprudenza secondo cui il termine scade con l’orario di chiusura stabilito dai regolamenti, a nulla rilevando la presenza del personale e la prassi di ricezione oltre l’orario (Sez. 6, n. 3966/1995; Sez. 6, n. 6849/2004; Sez. 2, n. 40777/2018). La violazione nel caso di specie era di oltre 145 minuti, ben superiore ai casi in cui l’orientamento sulla flessibilità era stato applicato (35 e 25 minuti).
Sul secondo profilo, la Corte esclude l’applicabilità dell’art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022), che consente il deposito telematico fino alle ore 24 dell’ultimo giorno utile. Tale norma si applica solo ai depositi effettuati con modalità telematiche, mentre nella fattispecie il deposito era stato eseguito materialmente (consegna degli atti in originale) a causa del disservizio che aveva impedito la trasmissione telematica.
Sul terzo profilo, la Corte accoglie parzialmente il ricorso. Rileva che il Tribunale di Torino, pur essendo stato investito della richiesta di restituzione in termini per caso fortuito ex art. 175 cod. proc. pen., non ha fornito alcuna risposta, omettendo di pronunciarsi su una questione avente ad oggetto una eventuale causa di superamento del termine perentorio. La Corte richiama il principio secondo cui la restituzione in termini per caso fortuito è astrattamente legittima laddove un determinato adempimento processuale da svolgere tramite deposito telematico sia stato reso impossibile da un malfunzionamento del sistema elettronico (Sez. 4, n. 18444/2025). La competenza a provvedere sull’istanza spetta al Tribunale del riesame (Sez. 3, n. 2411/1998). L’omessa pronuncia integra un vizio procedimentale che impone l’annullamento parziale con rinvio, affinché il Tribunale di Torino, in diversa composizione, verifichi la sussistenza dei presupposti per la restituzione in termini, anche alla luce del Protocollo di intesa sottoscritto tra il Tribunale, la Procura e l’Avvocatura di Torino del 28 marzo 2019.
Implicazioni Pratiche
Termine perentorio e orario di ufficio: il termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti ex art. 309, comma 5, c.p.p. è perentorio e scade con l’orario di chiusura al pubblico dell’ufficio giudiziario, stabilito dai regolamenti. La difesa e il PM devono garantire il deposito entro tale orario; la mera presenza di personale oltre l’orario o una prassi di ricezione non rilevano. Il deposito telematico, se possibile, consente di usufruire del termine delle ore 24 ex art. 172, comma 6-bis, c.p.p.; in caso di impossibilità del deposito telematico, il termine resta quello orario di chiusura per il deposito materiale.
Restituzione in termini per caso fortuito: il giudice deve pronunciarsi espressamente sulla richiesta di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. fondata su un disservizio che ha impedito il deposito telematico. La parte deve documentare il disservizio e allegare gli elementi che dimostrano il caso fortuito (es. dichiarazioni del responsabile degli impianti, comunicazioni ufficiali del disservizio). L’omessa pronuncia del giudice sulla restituzione in termini integra un vizio procedimentale che può essere fatto valere con ricorso per cassazione, con conseguente annullamento con rinvio per la decisione sull’istanza.
Effetti della declaratoria di inefficacia della misura cautelare: la declaratoria di inefficacia della misura cautelare per tardività del deposito ex art. 309, comma 5, c.p.p. produce effetti immediati (liberazione del detenuto). Tuttavia, se il giudice del rinvio, pronunciandosi sulla restituzione in termini, la accoglie e ritiene tempestivo il deposito, la misura cautelare può essere ripristinata solo a seguito della definitività del provvedimento emesso in sede di rinvio. Sino ad allora, la dichiarazione di inefficacia rimane impregiudicata e suscettibile di essere superata solo dalla sua revoca da parte del giudice del rinvio.
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