Inammissibile il riesame se scelto il ricorso diretto in Cassazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 6788 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per cassazione diretto, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., avverso un’ordinanza che dispone una misura coercitiva, determina l’inammissibilità della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. già presentata, a prescindere dall’esito del ricorso stesso e dalla sua ritualità. In tema di deposito telematico degli atti di impugnazione, l’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022 va interpretato nel senso che è inammissibile l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco di cui al decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020; l’atto resta invece ammissibile, entro il termine di legge, solo se inoltrato a un indirizzo presente in tale elenco e riferibile all’ufficio giudiziario competente, restando a carico del ricorrente il rischio di tardività.
Il Fatto
Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’atto era stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata a un indirizzo di posta diverso da quello indicato nel provvedimento del DGSIA, ancorché riconducibile al medesimo ufficio giudiziario.
Avverso tale epilogo l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge: la norma, a suo dire, sanzionerebbe con l’inammissibilità solo l’invio a un indirizzo PEC non riferibile all’ufficio giudiziario competente, mentre l’utilizzo di una casella istituzionale del medesimo ufficio integrerebbe una mera irregolarità, tanto più che l’atto avrebbe raggiunto il suo scopo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, nel medesimo procedimento, lo stesso difensore aveva già proposto, in data 31 ottobre 2025, ricorso per cassazione “diretto” contro l’ordinanza di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen.; tale ricorso era stato presentato quando la richiesta di riesame era già stata depositata presso il Tribunale di Caltanissetta.
Richiamando il proprio consolidato insegnamento, la Corte ha ricordato che la scelta del ricorso immediato per cassazione consuma il mezzo di gravame del riesame, per ragioni di economia processuale. Ne deriva che la successiva impugnazione incidentale è geneticamente inammissibile, indipendentemente dalle vicende del ricorso principale, dalla sua ritualità o da una eventuale rinuncia.
Quanto alle modalità di deposito, la Corte ha poi aderito al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza dell’11 dicembre 2025, secondo cui l’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell’elenco del decreto del DGSIA del 9 novembre 2020 è inammissibile, salvo che l’atto, inoltrato a un indirizzo sì non in elenco ma riferibile all’ufficio competente, sia stato poi trasmesso, con la medesima modalità, a un indirizzo in elenco entro il termine di legge; in tal caso, resta comunque a carico del ricorrente il rischio di tardività.
Nel caso di specie, l’indirizzo utilizzato —riesarne.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it— pur essendo riferibile all’ufficio giudiziario, non risultava compreso nell’elenco allegato al decreto direttoriale, né il ricorrente aveva dimostrato che l’atto fosse stato inoltrato all’indirizzo istituzionale depositoattipenali.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it entro il termine previsto. La mera riferibilità della casella all’ufficio ad quem non è sufficiente a sanare il difetto.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende, per la colpa nella redazione dei motivi.
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Nota della Redazione
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