Improcedibilità per difetto di querela nel furto aggravato dopo la riforma Cartabia (Cass. pen. n. 37941/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di furto, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) all’art. 624, comma 3, cod. pen., è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorrano le aggravanti di cui all’art. 625, n. 1 (violenza sulle cose), n. 5 (destrezza) o n. 6 (scalamento) cod. pen. ovvero una delle circostanze di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen. La mancanza di querela, in assenza di tali aggravanti che mantengono la procedibilità d’ufficio, determina l’improcedibilità dell’azione penale, dichiarabile in ogni stato e grado anche in sede di legittimità, con applicazione della disciplina più favorevole di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del Tribunale di quella città, con la quale due imputati erano stati condannati per il furto pluriaggravato di alcune canalette di rampe adibite alla raccolta delle acque piovane, per una lunghezza di dieci metri. Il fatto, commesso in orario notturno, era stato qualificato con le aggravanti della minorata difesa (art. 61, n. 5), del mezzo fraudolento (art. 625, n. 2) e del concorso di persone (art. 625, n. 7) cod. pen.
Avverso la sentenza di appello, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità del reato, a seguito della modifica dell’art. 624 cod. pen. introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, che aveva reso il furto punibile a querela, mai interposta dalla persona offesa. Con gli ulteriori motivi, i ricorrenti contestavano il diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4) e delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che l’azione penale non doveva essere proseguita a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 17 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 624, comma 3, cod. pen., rendendo il reato di furto procedibile a querela della persona offesa, tranne che nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 625, n. 1 (violenza sulle cose), n. 5 (destrezza) o n. 6 (scalamento) cod. pen., ovvero quando concorra una delle circostanze di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen. (aver commesso il fatto per eseguire od occultare un altro reato).
La Corte ritiene che le aggravanti contestate nel caso di specie – quelle di cui all’art. 61, n. 5 (minorata difesa) e agli artt. 625, nn. 2 (uso di mezzo fraudolento) e 7 (concorso di persone) – non rientrino tra quelle che mantengono la procedibilità d’ufficio, in quanto l’art. 624, comma 3, cod. pen. individua tassativamente le sole aggravanti che escludono la querela. Non essendo stata presentata querela dalla persona offesa, l’azione penale risulta improcedibile. La Corte applica il principio di retroattività della lex mitior di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen., rilevando che la modifica della disciplina della procedibilità, essendo più favorevole all’imputato, deve trovare applicazione anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. La declaratoria di improcedibilità per mancanza della condizione di procedibilità può essere pronunciata in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità.
Implicazioni Pratiche
- Verifica della procedibilità in caso di riforme legislative: a seguito della modifica dell’art. 624 cod. pen., il reato di furto aggravato dalle circostanze di cui all’art. 61, n. 5, e agli artt. 625, nn. 2 e 7 (concorso di persone e mezzo fraudolento) è divenuto punibile a querela. L’avvocato deve verificare tempestivamente la sussistenza o meno della querela in tutti i procedimenti pendenti per furto, anche se già in fase di impugnazione, e eccepire l’improcedibilità in ogni stato e grado.
- Aggravanti che mantengono la procedibilità d’ufficio: la legge individua tassativamente le aggravanti che escludono la querela (art. 625, nn. 1, 5, 6 e art. 61, n. 2). La difesa deve contestare la procedibilità d’ufficio qualora le aggravanti contestate non rientrino in tale elenco, anche se il giudice di merito le abbia ritenute sussistenti. La Cassazione, in sede di legittimità, può rilevare d’ufficio l’improcedibilità, annullando senza rinvio.
- Eccezione di improcedibilità in sede di legittimità: la mancanza di querela, se il reato è divenuto procedibile a querela per effetto della riforma Cartabia, costituisce un vizio rilevabile d’ufficio anche in cassazione, anche se non sollevato nei gradi precedenti. L’avvocato deve eccepire tempestivamente la mancanza della condizione di procedibilità, depositando eventualmente la documentazione che attesti l’assenza di querela o la sua tardività, e chiedere l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
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Nota della Redazione
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