Confisca prevenzione e motivazione sul nesso tra provvista e acquisto (Cass. pen. Sez. I n. 22996 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di confisca di prevenzione, il giudice del rinvio chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’ablazione di un bene acquistato con una somma precedentemente restituita a seguito di dissequestro penale non può fondare la ritenuta illiceità della provvista sulla sola pericolosità sociale del proposto. Egli deve confrontarsi con il provvedimento del giudice penale che ha escluso i presupposti del sequestro e con la sentenza di assoluzione, verificando se la loro motivazione abbia riguardato i medesimi specifici elementi fattuali. Ove tale confronto manchi e la motivazione si risolva in un richiamo alla parte del decreto divenuta irrevocabile su profili diversi, la decisione è viziata per motivazione apparente e va annullata con rinvio. Resta fermo che l’effetto preclusivo opera solo quando in entrambi i procedimenti siano stati valutati gli stessi elementi e la lecita acquisizione del bene.
Il Fatto
La Corte di appello, in sede di rinvio, confermava il decreto con cui il Tribunale aveva disposto la confisca di prevenzione di un appartamento acquistato dal proposto nel settembre 2020. La somma impiegata per l’acquisto era stata in precedenza restituita al proposto in esito all’annullamento, da parte del Tribunale del riesame, del sequestro preventivo che l’aveva attinta.
Il proposto ricorre per cassazione con due atti, deducendo la violazione della disciplina delle misure di prevenzione e il difetto di motivazione. Si duole che i giudici di appello, senza contestare che l’acquisto fosse stato possibile con quella somma, l’abbiano comunque qualificata come provvista di illecita provenienza, omettendo ogni confronto con l’ordinanza di riesame e con la sentenza di assoluzione dall’imputazione di riciclaggio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza rescindente, che aveva annullato il precedente decreto limitatamente all’immobile in questione per il difetto di ogni argomentazione in ordine alla proporzione tra la disponibilità della somma restituita e il successivo acquisto. Il nuovo giudizio di rinvio doveva pertanto misurarsi con quel solo specifico profilo.
Il giudice del rinvio, invece, ha ritenuto assorbente il fatto che la pericolosità sociale del proposto e il relativo arco temporale fossero ormai coperti da giudicato. Da ciò ha dedotto che il rilievo difensivo sulla lecita provenienza della somma non cogliesse nel segno, poiché il sequestro e la confisca di prevenzione rispondono a natura e finalità diverse dal sequestro penale.
La Corte ritiene che questo percorso non risponda al quesito imposto dal rinvio. Il riferimento alla parte del decreto di primo grado divenuta definitiva riguarda profili estranei all’immobile oggetto di annullamento, mentre la questione sottoposta al giudice del rinvio concerneva proprio la proporzione tra l’acquisto e la somma restituita.
Il decreto impugnato non si confronta né con l’ordinanza di riesame, né con la sentenza di assoluzione con riguardo alla ricettazione aggravata, né con la circostanza che la somma era stata dissequestrata per mancanza di elementi sulla sua provenienza illecita, anche in considerazione delle entrate lecite sui conti. La Corte rileva inoltre che la somma, pur restituita nel 2019, non era mai stata sottoposta a confisca di prevenzione, e che il provvedimento contiene un errore nel far risalire il sequestro preventivo al 2010 senza specificare i reati di provenienza.
Ne deriva che la motivazione sul punto è solo apparente: il giudice del rinvio ha eluso la questione che doveva risolvere. Il decreto è pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello.
Nota della Redazione
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