Cassazione, sent. n. 39408/2025: omessa notifica dell’udienza preliminare, nullità assoluta e processo azzerato

Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sent. n. 39408/2025 (sent. n. sez. 1240/2025), ud. 4 novembre 2025, R.G. n. 18024/2025, Pres. De Amicis, Rel. Paternò Raddusa.

I fatti

La Corte d’appello di Milano aveva confermato, riducendo la pena e dichiarando estinta per prescrizione la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, Codice della Strada), la condanna in primo grado per calunnia (art. 368 c.p.).

Il ricorso

L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolato su quattro motivi. Il primo, assorbente, lamentava la nullità assoluta del procedimento per omessa (o comunque erronea) notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, nullità che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto sanata dalla successiva partecipazione dell’imputato al dibattimento. Gli altri motivi contestavano il giudizio di responsabilità per calunnia e il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente rispetto agli altri. Richiamando i principi delle Sezioni Unite (sentt. nn. 7697/2017 e 35358/2003), ha ribadito che l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare integra una nullità assoluta e insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, equiparabile all’omessa citazione dell’imputato.

Nel caso concreto, un primo avviso era stato regolarmente notificato, ma l’udienza era stata successivamente rinviata d’ufficio a causa dell’incendio che nel marzo 2020 aveva colpito i locali del Tribunale di Milano, aggravato dalle vicende connesse all’emergenza pandemica. La comunicazione del rinvio conteneva però, in allegato, un decreto con la data originaria ormai superata, senza che la cancelleria rispondesse ai chiarimenti richiesti dal difensore: la nuova data dell’udienza non era quindi in alcun modo individuabile con certezza.

L’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare integra un’ipotesi di nullità assoluta e insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, equiparabile all’omessa citazione dell’imputato e del difensore, e non è sanata dalla successiva partecipazione dell’imputato alle fasi successive del procedimento se questi non abbia sollevato la relativa eccezione.

L’esito

La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza d’appello, la sentenza di primo grado e il decreto che dispone il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano: l’intero procedimento riparte quindi dalla fase delle indagini preliminari.

Perché questa decisione conta, in pratica

È un monito operativo di rilievo pratico immediato per la difesa: un vizio nella comunicazione dei rinvii d’udienza, specie se originati da eventi eccezionali (come nel caso di specie l’incendio del Tribunale di Milano del 2020 e le anomalie organizzative legate al Covid), può travolgere l’intero procedimento anche quando esista una notifica “apparente”, se il suo contenuto non consente di individuare con certezza la nuova data fissata. In sede di appello o di ricorso vale sempre la pena verificare la regolarità formale delle notifiche degli avvisi di udienza preliminare, specie nei procedimenti risalenti a periodi di anomalie organizzative degli uffici giudiziari.

Scarica il testo integrale della sentenza (PDF)

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *