Attenuanti generiche e disparità di trattamento: motivazione implicita e comportamento processuale (Cass. pen. n. 38224/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, in sede di rideterminazione della pena, deve rivalutare il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche alla luce della diversa qualificazione giuridica del reato, ma può fondare il rigetto del riconoscimento delle attenuanti su una motivazione implicita, desumibile dagli argomenti diffusi e fondati su dati di fatto incontroversi spesi in ordine al trattamento sanzionatorio. La disparità di trattamento tra coimputati è giustificata da un diverso comportamento processuale (rinuncia ai motivi di appello) che manifesta resipiscenza e rimeditazione delle condotte, legittimando una differente valutazione della capacità a delinquere.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e per numerosi reati satellite, vedeva la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione, rideterminare la pena in anni 9, mesi 1, giorni 10 di reclusione, rigettando la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello, in adesione alla declaratoria della Corte rescindente, qualificava il ruolo del ricorrente come mero partecipe e rideterminava la pena base, discostandosi di poco dal minimo edittale previsto dal comma 2 dell’art. 74, senza concedere le attenuanti generiche, riconosciute invece a un coimputato.
Avverso la sentenza di rinvio, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo: mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena base, e disparità di trattamento rispetto al coimputato che, gravato da precedenti penali, aveva ottenuto le attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul trattamento sanzionatorio, rileva che il ricorrente non si confronta con le ragioni che il giudice del rinvio ha posto a sostegno della decisione, limitandosi a dedurre genericamente la necessità di una rivalutazione in punto pena senza indicare specifici vizi logici o giuridici. Il motivo è, pertanto, aspecifico e inammissibile, non consentito ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama l’art. 581, comma 1, lett. d), stesso codice.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte rileva che il giudice di merito ha “preso in carico” il motivo di gravame, indicandolo nella sezione della sentenza che espone i motivi di appello, e lo ha rigettato con una motivazione “implicita” tratta dagli argomenti concreti diffusamente posti a sostegno della misura della sanzione irrogata. La Corte richiama il principio per cui gli argomenti spesi in ordine al trattamento sanzionatorio, se diffusi, profondi e fondati su dati di fatto incontroversi, possono fungere da parametro per ritenere argomentato aliunde il negato accesso alle attenuanti innominate (Sez. 1, n. 12624/2019; Sez. 4, n. 5396/2023), atteso che il patrimonio di elementi cognitivi da esaminare è almeno in parte sovrapponibile.
Sulla disparità di trattamento rispetto al coimputato, la Corte osserva che il predetto aveva ottenuto il riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione del buon comportamento processuale tenuto in appello (concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità). La disparità è giustificata dalla differente valutazione della capacità a delinquere manifestata dai due imputati: uno solo dei quali, con la rinuncia parziale ai motivi di appello, ha mostrato resipiscenza e rimeditazione delle proprie condotte antigiuridiche (Sez. 6, n. 12692/2024, Ardizzone, Rv. 286191-02).
Implicazioni Pratiche
- Onere di specificità nel ricorso sul trattamento sanzionatorio: in sede di legittimità, la doglianza sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni del giudice di merito. La mera reiterazione di censure generiche o la prospettazione di una diversa valutazione non sono sufficienti; l’avvocato deve indicare i vizi logici o giuridici della motivazione, allegando gli elementi positivi che avrebbero dovuto condurre a un diverso esito.
- Motivazione implicita sul diniego delle attenuanti generiche: il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato implicitamente quando la sentenza, nel giustificare la quantificazione della pena, contenga argomenti diffusi e fondati su dati di fatto incontroversi che escludono la meritevolezza del beneficio. La difesa, per contestare tale diniego, deve dimostrare che la motivazione sulla pena non contiene elementi sufficienti a giustificare il rigetto, o che vi sono elementi positivi non considerati.
- Disparità di trattamento e comportamento processuale: la disparità di trattamento tra coimputati può essere giustificata da un diverso comportamento processuale (es. rinuncia ai motivi di appello, collaborazione) che manifesti resipiscenza e rimeditazione delle condotte, legittimando una differente valutazione della capacità a delinquere. L’avvocato, per contestare la disparità, deve dimostrare che la differenza di trattamento non è giustificata da elementi oggettivi, o che il comportamento processuale del proprio assistito è analogo a quello del coimputato che ha ottenuto il beneficio.
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